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Preliminare di vendita di cosa altrui e quote di s.r.l. (Trib. Milano 9 maggio 2017) Gruppo di Studio. Scuola notarile Fiordiliso

notaio.jpgIl Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, con sentenza del 9 maggio 2017 (rinvenibile in giurisprudenzadelleimprese.it), ribadisce la piena compatibilità tra preliminare di vendita di cosa altrui e quote di. s.r.l.Nel caso in esame, l'attore, promissario acquirente delle partecipazioni sociali, rilevato come le quote non appartenessero alle due persone fisiche promittenti venditori, bensì a società dagli stessi partecipate, sosteneva la nullità del preliminare per impossibilità dell'oggetto, in quanto la partecipazione in una società non è una "cosa", è un fascio di diritti (non di natura reale) che conferisce uno status, appunto quello di socio. Il Tribunale, nel respingere la domanda attorea, sottolinea come il contratto stipulato dalle parti debba essere correttamente qualificato come preliminare di vendita di cosa altrui, contratto ad effetti meramente obbligatori, dal quale sorge in capo al promittente venditore l'obbligo di far acquisire la cosa all'acquirente, obbligo che si intende adempiuto con la stipula del contratto definitivo ad opera, indifferentemente, del promittente venditore medesimo, frattanto divenuto proprietario della cosa, ovvero dell'originario proprietario.

La necessità di detto ulteriore atto di trasferimento distingue il preliminare di vendita di cosa altrui dalla mera vendita di cosa altrui, in cui l'effetto traslativo si produce automaticamente per il solo fatto che il bene entri nel patrimonio dell'alienante, come previsto dall'art. 1478, secondo comma, c.c. In ipotesi di vendita di cosa altrui, lordinamento tutela la buona fede del compratore, ignaro dell'altruità della cosa, nella misura in cui il venditore non gliene abbia fatto acquistare la proprietà, concedendogli all'uopo il rimedio della risoluzione del contratto (art. 1479, c.c.), rimedio che la Giurisprudenza di legittimità ha esteso anche al promissario acquirente di cosa altrui, subordinandone tuttavia l'esperibilità all'infruttuoso decorso del termine per la stipula del definitivo, atteso che sino a tale momento il promittente venditore può adempiere all'obbligazione di far acquistare al promissario acquirente la proprietà del bene (cfr. Cass., Sez. Unite, 18 maggio 2006, n. 11624: "In tema di preliminare di vendita di cosa altrui, il promittente venditore, anche nel caso di buona fede dell'altra parte, può adempiere la propria obbligazione procurando l'acquisto del promissario acquirente direttamente dall'effettivo proprietario. In tale ipotesi, il promissario acquirente, pur avendo ignorato l'altruità del bene, non può agire per la risoluzione del contratto se, entro il termine stabilito per la conclusione del definitivo, il promittente venditore gli abbia fatto acquistare la proprietà dal terzo").Il Tribunale di Milano ribadisce, quindi, come il preliminare di vendita di cosa altrui possa avere ad oggetto quote sociali (cfr. Trib. Milano, sez. VIII, 18 dicembre 2012, in www.giurisprudenzadelleimprese.it, fattispecie che riguardava la sottoscrizione da parte di una società in accomandita semplice, tramite il suo legale rappresentante, di un preliminare di cessione delle quote di propri soci, da intendersi appunto come preliminare di vendita di cosa altrui).Né può condividersi, secondo il Tribunale, la tesi attorea secondo la quale «si può "vendere la cosa altrui", ma la partecipazione in una società non è una "cosa", è un fascio di diritti (non di natura reale) che conferisce uno status, appunto quello di socio"».
Si rileva, infatti, come già da tempo la giurisprudenza maggioritaria abbia riconosciuto alla quota sociale natura di bene immateriale equiparato ad un bene mobile non iscritto in pubblico registro, con la conseguente applicabilità alla stessa delle disposizioni concernenti i beni mobili e, in particolare, della disciplina delle situazioni soggettive reali. Tale impostazione è stata, peraltro, confermata dal legislatore della riforma (d.lgs. n. 6/2003), il quale, da un lato, ha novellato l'art. 2741 cc, consentendo l'espropriazione della partecipazione in S.r.l. e, dall'altro, ha introdotto l'art. 2471-bis cc, a mente del quale tale partecipazione "può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro". Giova a tal fine ricordare le seguenti pronunce:
- Cass., sez. III, 12 dicembre 1986 n. 7409 (in Nuova giur. civ. comm., 1987, 499 e in Giur. comm., 1987, II, 741), secondo cui la quota sociale della società a responsabilità limitata - non essendo incorporata in una azione e, quindi, in un documento avente natura di cosa materiale - è bene immateriale che esprime una posizione contrattuale "obbiettivata", suscettibile, come tale, di essere negoziata in quanto dotata di un autonomo "valore di scambio" che consente di qualificarla come "bene giuridico" e va equiparata ex art. 812 c.c., al bene mobile materiale (non iscritto in pubblico registro), restando sottoposta alla disciplina legislativa di questa categoria di beni;
- Cass., sez., I, 23 gennaio 1997 n. 697 (in Giur. it., 1997, I, 1, 720 e in Società 1997, 647, con nota di Picone, Natura della quota di s.r.l. e simulazione del trasferimento), secondo cui «La quota di partecipazione nella società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obbiettivata che va considerata come un bene immateriale equiparato ai beni mobili, ai sensi dell'art. 812 c.c., il cui trasferimento è validamente ed efficacemente attuato attraverso un contratto del quale sono parti l'alienante, titolare della quota, e l'acquirente, mentre la società è terza ed il trasferimento è produttivo di effetti indipendentemente dall'iscrizione nel libro dei soci, la cui unica funzione è quella di renderlo efficace nei confronti della società»;
- Cass., sez. II, 30 gennaio 1997 n. 934 (in Giur. comm., 1998, II, 23), per la quale «Le quote sociali, anche nelle società di persone, costituiscono beni nel senso dell'art. 810 c.c. in quanto suscettibili di formare oggetto di diritti e vanno ascritte residualmente alla categoria dei beni mobili a norma del successivo art. 812 comma ultimo, atteso che alla quota fanno capo (insieme con i relativi doveri) tutti i diritti nei quali si compendia lo "status" di socio, non riducibili a mere posizioni creditorie. Ne deriva che, allorquando ne sia controversa la titolarità, anche le quote di una società di persone possono essere assoggettate a sequestro giudiziario, senza che a ciò sia d'ostacolo la riferibilità, nel suddetto tipo societario, della vita della società ai soci nel loro insieme, poiché proprio la possibilità per il singolo socio di influenzare e condizionare con l'esercizio dei poteri riconosciutigli dalla legge, l'andamento della compagine sociale può rendere opportuno che in attesa della definizione della controversia sulla titolarità della quota tali poteri siano esercitati da un gestore imparziale e disinteressato, conformemente alla previsione dell'art. 670 n. 1 c.p.c., il quale, nella considerazione che oggetto del sequestro possa essere anche un'entità dinamica di cui assicurare una corretta e imparziale amministrazione, prevede accanto allo strumento della custodia anche quello della gestione temporanea»;
- Cass., sez. I, 4 giugno 1999 n. 5494 (in Giur. it., 2000, 101) e Cass., sez. I, 26 maggio 2000 n. 6957 (in Società, 2000, 1331, con nota di Collia, Sequestro giudiziario di quote di società a responsabilità limitata e in Giur. it., 2000, 2309) secondo cui «La quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obiettivata che va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell'art. 812 c.c., onde a essa possono applicarsi, a norma dell'art. 813 c.c., le disposizioni concernenti i beni mobili e, in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene, giacché la quota, pur non configurandosi come bene materiale al pari dell'azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e va perciò configurata come oggetto unitario di diritti e non come mero diritto di credito; ne consegue che le quote di partecipazione a una s.r.l. possono essere oggetto di sequestro giudiziario e, avendo il sequestro a oggetto i diritti inerenti la suddetta quota, ben può il giudice del sequestro attribuire al custode l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei soci ed eventualmente, in relazione all'oggetto dell'assemblea, stabilire i criteri e i limiti in cui tale diritto debba essere esercitato nell'interesse della custodia».

- Cass., sez. III 21 ottobre 2009 n. 22361 (in Giur. comm., 2010, II, 1112, con nota di Parmiggiani, Natura e pignoramento della quota di s.r.l.), secondo cui «La quota di s.r.l. esprime una posizione contrattuale obiettivata, un bene immateriale da equipararsi al bene mobile non iscritto in un pubblico registro e che tuttavia ha un valore patrimoniale oggettivo, che è dato dalla frazione del patrimonio che rappresenta. Conferma dell'equiparazione della quota al bene mobile non registrato si ricaverebbe anche dall'articolo 2482, secondo comma e 2483 c.c., in base ai quali la quota può essere trasferita, sequestrata, concessa in pegno dal socio e non dalla società che rispetto a tali avvenimenti è terza».

A queste pronunce può aggiungersi ancora Trib. Milano, 13 marzo 2015 (in CNN Notizie del 24 settembre 2015, con nota di Ruotolo - Boggiali, La partecipazione di s.r.l. va considerata come bene mobile e può esser acquistata per usucapione ai sensi dell'art. 1161 c.c.) che si è espresso per l'applicabilità dell'art. 1161 c.c. («in mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede. Se il possessore è di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni») alle partecipazioni sociali. Ciò, appunto, in forza del fatto che la quota di partecipazione in una società va considerata come un bene immateriale equiparabile ad un bene mobile non registrato.

 

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