Il 18 settembre u.s. l'Agenzia delle entrate ha messo ordine alla disciplina in oggetto, chiarendo le novità introdotte dal D.L. 63/2013.
Vediamo pertanto i punti fondamentali spiegati nella suddetta circolare: >>>continua>>>>
TERMINI
Sono prorogati fino al 31/12/2013 le detrazioni inerenti gli interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio; la proroga è invece fino al 30/06/2014 per gli interventi di riqualificazione riguardanti parti comuni di edifici condominiali.
ALIQUOTE
Quella del 55% (risparmio energetico) è innalzata al 65%; quella del 36% (patrimonio edilizio) è innalzata al 50% ed al 65% per gli interventi finalizzati all'implementazione di sistemi antisismici.
INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO INTERESSATI ALLA PROROGA
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti:
per questa tipologia di interventi non è specificato quali opere o quali
impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche
richieste. L'intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo
stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia
primaria per la climatizzazione invernale dell'intero fabbricato (limite
massimo € 100.000,00); interventi su edifici esistenti riguardanti pavimenti
finestre e infissi (limite massimo € 60.000,00); installazione di pannelli
solari per la produzione di acqua calda a uso domestico o industriale (limite
massimo € 60.000,00); interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore
ad alta efficienza (limite massimo € 30.000,00); interventi di sostituzione di
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (limite massimo €
30.000,00). Per tali interventi, occorre fare riferimento per le persone
fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti commerciali, al principio
di cassa, e quindi alla data dell'effettivo pagamento; per le imprese
individuali, le società e gli enti commerciali al criterio di competenza e,
quindi, alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla
data dei pagamenti.
INTERVENTI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Oltre all'innalzamento della percentuale, come precisato nel paragrafo "aliquote", è stato previsto anche un incremento delle spese ammissibili da € 48.000,00 ad € 96.000,00.
È stata altresì riconosciuta una detrazione di imposta sempre pari al 50% per l'acquisto di mobili (es: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione) e di grandi elettrodomestici (es: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento) di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione con un tetto massimo di € 10.000,00. Possono usufruire di questa ultima agevolazione, solo i soggetti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio; si ritiene possibile, inoltre, che le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell'immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile cui detti beni sono destinati. In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione. La data di avvio potrà essere comprovata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Si precisa, inoltre, che possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito, rimane invece invariato il pagamento con specifico bonifico, per le spese di ristrutturazione vere e proprie.
Vediamo adesso brevemente anche altre novità introdotte dal decreto IMU e dal decreto lavoro
RIDUZIONE ALIQUOTA CEDOLARE SECCA LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO
Il decreto imu ha previsto una riduzione dell'aliquota della cedolare secca per le locazioni a canone concordato dal 19% al 15% a partire dal periodo di imposta 2013.
È stato inoltre previsto che i costruttori non debbano versare la seconda rata imu per gli immobili rimasti invenduti o sfitti, relativamente ai fabbricati destinati alla vendita,
RIDUZIONE TETTO DETRAIBILITA' POLIZZE VITA
È stato abbassato il tetto di detraibilità delle polizze vita a 630 euro per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013 e a 230 euro per quello 2014.
RESPONSABILITA' SOLIDALE SUBAPPALTI
Se da una parte il decreto del fare ha abolito la responsabilità solidale di appaltatore e sub appaltatore per quanto riguarda il versamento dell'iva (vedi ns. nota informativa 4/2013) ma mantenendo quella delle ritenute dei dipendenti, il decreto del lavoro estende tale responsabilità al versamento delle ritenute dei lavoratori autonomi.
SRL ORDINARIE CON CAPITALE MINIMO
Vengono abolite le srl a capitale ridotto, ma nel contempo viene data la possibilità di costituire srl con capitale inferiore i 10.000 euro. In tal caso: non possono essere effettuati conferimenti diversi dal denaro; i conferimenti in denaro vanno per intero versati nelle mani di coloro che sono nominati amministratori della società; una somma pari a un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio deve essere mandata a formare la riserva legale, e ciò fino a che il patrimonio netto della società non abbia raggiunto la soglia di 10mila euro
Infine citiamo alcuni chiarimenti in merito alla prossima comunicazione inerente i beni della società dati in uso ai soci: il provvedimento 2/8/2013, in un'ottica di semplificazione dell'adempimento ha escluso alcune categorie di beni da tale obbligo. In particolare non devono più essere comunicati: beni concessi in godimento agli amministratori, i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit. i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale, i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali; gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; l'obbligo, inoltre, non scatta quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria "altro" siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.