Quest'anno più degli altri viste le tante novità - specialmente in ambito di tassazione di immobili (IMU,cedolare secca) - è opportuno consegnare la documentazione in oggetto in tempo utile oltre a fornire tutte le informazioni necessarie per effettuare i conteggi delle tasse in modo corretto.
Vi illustreremo, brevemente, quanto necessario consegnare al consulente di fiducia, anche se non variato rispetto allo scorso anno, ed evidenzieremo le novità intervenute.
A tal proposito ricordiamo che la prima rata di imposte ha scadenza 16 giugno 2012 o, con la maggiorazione dello 0,4%, il 16 luglio 2012. >>>>
Innanzitutto è opportuno verificare le condizioni dei familiari a carico al fine di non richiedere una deduzione non spettante o di non richiedere una spettante.
Ricordo che i familiari a carico sono coloro che, uniti da uno stretto legame di parentela (moglie, figli, discendenti dei figli, genitori e ascendenti), non abbiano un reddito sufficiente al proprio mantenimento. Tale reddito è quantificato dal Fisco in € 2.840,51 annui. Il beneficio per i figli a carico spetta, ai coniugi al 50%, a meno che uno dei due genitori abbia un reddito complessivo più elevato e l'altro coniuge non abbia la capienza d'imposta per detrarsi le spese dei figli a carico. In tale ultimo caso, sarà attribuita la detrazione del 100% al solo coniuge con reddito maggiore.
E' di fondamentale importanza la precisione relativa all'utilizzo che si fa degli immobili posseduti anche se all'estero.
In particolare è necessario chiarire:
- se l'immobile o la pertinenza è data in uso gratuito a parenti a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- se l'immobile è pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
- se l'immobile è tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero o se l'immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
- se l'immobile è di proprietà condominiale;
- novità da questo anno è l'indicazione in dichiarazione dei redditi degli immobili locati con l'opzione per la cedolare secca (che ricordo sostituisce imposte di registro e addizionali)
- è stato inoltre introdotto uno specifico codice in caso di immobili di interesse storico e/o artistico concessi in locazione
E' di fondamentale importanza ricordarsi di consegnare allo studio di consulenza fotocopie della documentazione relativa ai pagamenti degli oneri deducibili/detraibili quali: spese mediche sostenute per proprio conto, per familiari a carico o per familiari non a carico purché relative a patologie esenti, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta; contributi previdenziali e assistenziali o versati a forme pensionistiche complementari, contributi per gli addetti ai servizi domestici, contributi versati al servizio sanitario nazionale (es. una quota parte dell'assicurazione auto), contributi ad ONLUS, interessi passivi di mutui, spese per intermediazione dovute all'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale fino a un massimo di € 1.000,00, spese veterinarie purché superiori ad € 129,11 (franchigia) e deducibili fino ad un limite massimo di € 387,34, spese per istruzione universitaria (ivi compresi i canoni di locazione per studenti fuori sede) e secondaria deducibili in misura non superiore a quella degli Istituti statali, assicurazione vita o invalidità, erogazioni liberali, spese funebri. Sono confermate anche questo anno le spese per addetti all'assistenza personale (badanti) per un importo non superiore a euro 2.100,00 ma solamente nel caso di reddito complessivo non superiore a euro 40.000,00; si precisa che tale detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari anche se non fiscalmente a carico; spese per attività sportive praticate dai ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni per un importo non superiore a euro 210,00 per ciascun ragazzo: per usufruire di tale detrazione è tuttavia necessario essere in possesso di fattura, ricevuta o quietanza di pagamento che attesti la ragione sociale della società sportiva erogatrice della prestazione, causale, importo e dati anagrafici del praticante l'attività sportiva; spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido; detrazioni relative alle spese di riqualificazione energetica (55%) e ristrutturazioni edilizie (36%).
Per quanto concerne le detrazioni del 36% il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio
Sottolineo che tali spese sono deducibili se ed in quanto pagate nell'anno 2011 indipendentemente dall'anno di competenza (es. mutuo scadente il 31/12/2010 e pagato nel 2011).
Si precisa infine, che allo scopo di ridurre al minimo i chiarimenti sulla documentazione inviata, è opportuno allegare ogni tipo di dettaglio utile per un più rapido svolgimento del lavoro: copie di polizze assicurative, indicazioni inerenti il contratto di mutuo (abitazione principale o seconda casa).
E' di fondamentale importanza ricordarsi tutte le attestazioni di ritenuta d'acconto subite (per i dipendenti il Mod. CUD).
E' di fondamentale importanza ricordarsi di comunicare ogni variazione avvenuta ai fabbricati posseduti.
E' di fondamentale importanza, in caso di immobili dati in locazione in base a particolari norme che concedono benefici ai fini IRPEF, riepilogare gli estremi del contratto registrato.
E' di fondamentale importanza ricordarsi le attestazioni di corresponsione di dividendi da parte di Società di capitali se la partecipazioni è qualificata o la società ha sede all'estero
E' di fondamentale importanza ricordarsi eventuali redditi occasionali quali, per esempio, un lavoro autonomo non conseguito in costanza di soggettività IVA oppure la vendita di un immobile a disposizione rivenduto entro 5 anni dal suo acquisto o anche la vendita di un terreno edificabile a prescindere dalla durata del possesso.
E' di fondamentale importanza ricordarsi altri eventuali redditi prodotti all'estero
E' di fondamentale importanza consegnare in fotocopia gli F24 presentati nel 2010 sia per gli acconti di imposta che per eventuali compensazioni.
Per coloro che hanno un reddito complessivo superiore ad € 300.000,00 sarà inoltre applicato per la parte eccedente tale importo un contributo di solidarietà del 3%
Infine ricordiamo che in caso di omessa preferenza scritta completa di codice fiscale, circa la destinazione dell'8 e del 5 per mille, sarà da noi considerata come volontà del contribuente di non effettuare scelta alcuna e, pertanto, la destinazione sarà poi determinata in proporzione alle scelte espresse.