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Note del commercialista. N.3/2009 a cura di Enrico Masucci

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Il Decreto n. 185/2008 (c.d.'Anticrisi'), di cui abbiamo trattato nella nostra nota informativa n° 1/2009 a cui rimando, è stato convertito con Legge n. 2 del  28/01/2009 con alcune modificazioni, di cui le più importanti sono: >>>

 

 

  1. Agevolazione 55% per il risparmio energetico: definitivamente scongiurata  la retroattività delle nuove regole anche per i lavori effettuati nel 2008,  il comma 6 dell'articolo 29 del predetto Decreto  prevede però che , per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010 , è necessario inoltrare, da parte del contribuente, un'apposita Domanda all'Agenzia delle Entrate, nei termini e con le modalità che ancora devono essere definiti : il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha infatti 30 giorni di tempo dalla data di entrata in vigore della Legge per emanare un apposito provvedimento attuativo che probabilmente, stabilirà anche l'obbligo di trasmettere tale domanda esclusivamente per via telematica. Solo se la domanda sarà accolta il contribuente potrà detrarre le spese sostenute. E' consigliabile pertanto, per evitare di perdere integralmente il beneficio alla detrazione, attivare preventivamente, ove possibile (cioè esclusivamente per le persone fisiche) anche la procedura per il riconoscimento della detrazione del 36% (ovvero , la Comunicazione di Inizio Lavori al Centro Operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara).

Altra novità importante introdotta dalla conversione in Legge è anche l'obbligatorietà di dividere la detrazione di spesa in  cinque anni  e non più (per il 2008) per un periodo a scelta del contribuente variabile dai tre ai dieci anni.

Ricordiamo anche, per completezza di informazione, che il recente Decreto Legge n. 5/2009              del 10 febbraio 2009 ha introdotto anche il 'bonus' sull'acquisto di arredi, elettrodomestici ad alta efficienza energetica , apparecchi televisivi  e computers fruibile nella misura del 20% delle spese sostenute, a condizione che :

Ø      si siano iniziati i lavori di recupero edilizio successivamente al 1 luglio 2008

Ø      che da tale data si siano  sostenute le relative spese

Ø      siano state espletate le formalità burocratiche per il beneficio della detrazione del 36%

 

  1. Libri sociali e contabili: è stata introdotta un'importante innovazione nel codice civile riguardo al libro soci delle srl. Infatti è stato previsto che, dal 1° aprile c.a., in sostituzione di tale libro sociale abrogato, la validità dello status di soci avvenga  per mezzo del deposito al registro delle imprese degli atti di trasferimento da parte degli intermediari autorizzati.

Al fine di dare data certa alla situazione al 31/03/09, base di partenza, per tutte le s.r.l., sarà la comunicazione alla CCIAA della base sociale esistente a quella data.

Raccomandiamo ai nostri assistiti di rivolgersi prontamente a questo studio per gli adempimenti del caso.

Per quanto riguarda i libri contabili, questi potranno essere tenuti in sola forma digitale, cioè senza la necessità di stampare su carta, con l'obbligo però che il legale rappresentante, o chi per lui, dovrà vidimare attraverso la firma digitale, ogni trimestre le scritture contabili ed anche i libri sociali se tenuti allo stesso modo; a questo dovrà aggiungersi la marcatura temporale.

È ovvio che tale sistema è esclusivamente conveniente alle imprese di grandi dimensioni, in quanto consente un risparmio in termini di tempo, di costi e di spazio; per le piccole e medie imprese, contrariamente, rappresenta un aggravio burocratico e dispendioso.

 

 

 

Ultima ora: l'Agenzia delle Entrate ha precisato con circolare n. 6/E che ove non si proceda alla detrazione dell'iva sulle fatture di alberghi e ristoranti, ove ammessa, questa non sarà riconosciuta come onere accessorio di diretta imputazione, ma sarà un costo indeducibile.

 

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