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Note informative del commercialista / Il nuovo tasso di interessi legali Enrico Masuccii

calcolatrice.jpgCon decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 291 del 15/12/2007 la misura del tasso di interessi legali, previsto dall'art. 1284 del codice civile, e' fissata in misura pari al 3 per cento annuo, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
>>>>>>>>>>

Salvo specifiche previsioni contrattuali, la modifica incidera' su tutti i rapporti. Ad esempio il nuovo tasso legale sara' applicato sul deposito cauzionale versato dagli inquilini ai proprietari d'immobili, e anche sui pagamenti tardivi di tasse.

Rimangono ferme tutte le disposizioni previste dal Dlgs. 231/2002 che per opportunità rammento riportando quanto scritto con mia precedente nota n° 5/2002:

“La Gazzetta Ufficiale n.249 del 23/10 u.s. ha pubblicato il D.lg. n. 231, riguardante l’attuazione della direttiva CEE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Tale decreto detta delle disposizioni che si applicano in relazione ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale;
Non rientrano in questa previsione:
- Debiti oggetto di procedura concorsuale aperta a carico del debitore;
- Richiesta di interessi inferiore a € 5;
- Pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni anche se riguardanti un assicuratore;
Per transazioni commerciali si intendono i contratti tra imprese (rimangono pertanto esclusi quelli in cui una delle parti è un privato non imprenditore) o quelli tra imprese e pubblica amministrazione;
• I contratti devono riguardare cessione di beni o prestazione di servizi, contro pagamento di un corrispettivo;
• Per imprenditore si intende ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione;
• Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal primo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento”.
• Il saggio d’interesse sarà determinato dal Ministero dell’Economia delle Finanze in Gazzetta Ufficiale nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare;
• Il creditore avrà diritto anche al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero del credito;
• Eventuali accordi contrari saranno nulli se gravemente iniqui in danno del creditore; tale iniquità può essere dichiarata dal giudice, anche d’ufficio;
• Al fine di attuare tale decreto sono stati modificati alcuni articoli del C.P.C. al fine di rendere (almeno nelle intenzioni) più celere l’iter per il recupero del credito;
• Le norme si applicano ai contratti chiusi dall’08 – 08 – 2002 ed entra in vigore il 07 – 11 – 2002;
• Particolare procedura è prevista nella cessione di bene con riserva di proprietà.

 

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