Art. 1 - Fondazione
È costituita, con sede in Roma, Via IV Novembre 98, la Fondazione denominata "Osservatorio nazionale sull’informazione per la legalità e contro le mafie -- Fondazione Libera Informazione” (di seguito denominata Fondazione). Uffici e sedi secondarie della Fondazione potranno essere costituiti in altre città italiane.
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Art. 2 - Finalità della Fondazione
1. La Fondazione persegue in via esclusiva finalità di ricerca, formazione e studi.
In particolare ha lo scopo di promuovere ed attuare studi, ricerche individuali e di gruppo, convegni, seminari ed ogni altra attività culturale e formativa tendente all’approfondimento e alla discussione delle problematiche concernenti il rispetto delle leggi, secondo quanto sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana; la difesa della legalità democratica e l’attuazione dei diritti di libertà e cittadinanza, a partire dalla lotta alle mafie e alla corruzione, dal contrasto di ogni forma di criminale sfruttamento dell’essere umano.
La Fondazione si prefigge di costituire una rete di promozione, di scambio e di consolidamento di tutte le iniziative editoriali, multimediali e audiovisive, in particolare quelle realizzate da giovani e/o rivolte al mondo giovanile, che in molte regioni denunciano, analizzano e combattono ogni forma di criminalità organizzata, contrastando le complicità o l’indifferenza di parti delle istituzioni pubbliche, politiche e amministrative, di ambienti imprenditoriali e finanziari, di settori di opinione e professionali.
Allo stesso tempo la Fondazione realizzerà un’azione di monitoraggio e di stimolo nei confronti del sistema dei media diffuso nel Paese, per cercare di superare silenzi e disattenzione nei confronti dei fenomeni mafiosi, al di là della cronaca dell’emergenza, per sviluppare una nuova attenzione e una più costante volontà e capacità di approfondimento del quadro economico, sociale e culturale in cui l’illegalità criminale si inserisce a livello nazionale e internazionale, per seguire con continuità e appoggiare con una corretta e completa informazione le iniziative legislative, sociali e associative volte ad affermare valori e cultura di legalità.
La Fondazione nasce dall’esperienza di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, che ne costituisce l’elemento centrale di impulso e di coordinamento attraverso l’ufficio di presidenza e i suoi organi statutari, e si avvarrà della partecipazione e della collaborazione attiva delle organizzazioni e delle rappresentanze professionali dei giornalisti, a partire dalla FNSI, dall’Ordine Nazionale, dall’USIGRAI, da Articolo 21, con contributi operativi che potranno essere dati su obiettivi finalizzati da singole Associazioni e Ordini Regionali della stampa nei territori coinvolti da iniziative a difesa della legalità.
Per realizzare questi obiettivi nel contesto delle iniziative istituzionali volte a combattere ogni fenomeno di illegalità e per integrare l’azione dello Stato e delle pubbliche amministrazioni sul terreno di una completa e corretta informazione, la Fondazione si collegherà stabilmente con Regioni, Comuni e Province interessati, con la Commissione Parlamentare Antimafia, con la Procura Nazionale Antimafia, con singole Procure, con settori dedicati del mondo sindacale, cooperativistico e associativo, con la Scuola e L’Università, per scambi informativi e iniziative integrate di formazione alla legalità.
2. La Fondazione persegue le sue finalità autonomamente o in collaborazione con altri enti o istituzioni, nella piena libertà delle impostazioni metodologiche e con la più larga apertura intellettuale.
Art. 3 – Attività della Fondazione
La Fondazione promuoverà e svolgerà le seguenti attività:
a) promozione e attivazione di progetti di ricerche e studi a sfondo storico, economico e sociale sulle tematiche della lotta alle varie organizzazioni mafiose e sul ruolo dell’informazione nel contrasto alle mafie e alla corruzione; oltre ad approfondimenti sulle positive esperienze di informazione e formazione alla legalità promosse da Libera e da altre realtà dell’associazionismo più attivo su questi temi.
b) costituzione di un sito web multimediale con un presidio redazionale per realizzare una newsletter periodica e pubblicare in rete articoli, testimonianze, interviste, blog, rassegne stampa, annunci di iniziative e programmi di lavoro, segnalazioni dai territori. Il sito si collegherà stabilmente con la rete editoriale e audiovisiva attiva nei territori su questi temi, pubblicando video, audio, materiali stampati, realizzando un archivio aperto.
c) iniziative di formazione e qualificazione professionale attraverso seminari, organizzazione di convegni, dibattiti, stage e tirocini di studenti e praticanti giornalisti delle facoltà di Scienze della Comunicazione, di master e di scuole di giornalismo, da realizzare presso media e iniziative editoriali, d’intesa con le università e le organizzazioni della stampa.
d) selezione di materiali televisivi e radiofonici nel circuito dei media, attingendo particolarmente agli archivi della Rai, sulla base del nuovo contratto di servizio, per mettere in circolazione e a disposizione di manifestazioni pubbliche e seminariali locali il patrimonio di reportages e documentari esistente. Contributi in tal senso possono venire dal Premio Ilaria Alpi per l’inchiesta televisiva, da altri network, da associazioni, da società e service privati, da free lance.
e) monitoraggio del lavoro dei principali media nazionali e regionali, audiovisivi e stampati, con segnalazioni e richieste di intervento e approfondimento sulla base dei materiali provenienti dai territori nello scambio on line di cui al punto b) nonché delle iniziative di promozione e informazione realizzate in proprio o segnalate a livello istituzionale e pubblico.
f) promozione, in collaborazione con Libera, di attività formative rivolte ai giovani e al mondo della scuola, al corpo docente e ogni altro dipendente o collaboratore in rapporto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell’Università e della ricerca.
g) contributi e partecipazione su temi specifici riguardanti l’informazione nei circuiti degli incontri, dei seminari, dei dibattiti pubblici, soprattutto nelle scuole e nelle università, organizzati da Libera, da associazioni, da circoli culturali, da amministrazioni pubbliche nazionali e regionali.
h) istituzione di borse di studio e premi, anche d’intesa con amministrazioni pubbliche e con organismi e rappresentanze del giornalismo, concernenti soprattutto l’impegno delle realtà giovanili locali, delle iniziative editoriali multimediali, di associazioni e di cooperative sociali che promuovono informazione antimafia e formazione alla legalità.
i) costituzione di centri di documentazione operanti in ambiti locali in relazione alle finalità della Fondazione;
j) promozione anche come socio fondatore, partecipazione con altri enti, associazioni e consorzi, appartenenti al terzo settore non aventi scopo di lucro, che esercitano attività di ricerca scientifica oggetto dell'attività della Fondazione;
k) attività editoriali senza scopo di lucro;
l) ogni altra attività non commerciale rientrante nelle sue finalità.
Art. 4 - Patrimonio - Proventi
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dalle somme inizialmente versate dal Fondatore come risulta dall'atto costitutivo;
b) dalle somme, dai beni mobili ed immobili che ulteriormente pervengano alla Fondazione da Enti o da privati e che vengano dal Consiglio di Amministrazione espressamente destinati al Patrimonio;
c) dalle somme prelevate dai redditi derivanti dall'amministrazione del Patrimonio che il Consiglio di Amministrazione disporrà di destinare, con proprie deliberazioni, ad incremento del Patrimonio;
d) dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge, per realizzare iniziative connesse all’attività della Fondazione;
2. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone dei seguenti proventi:
i redditi ed i frutti del Patrimonio di cui al presente articolo sub. 1);
ogni altra somma che pervenga alla Fondazione come contributo o donazione da enti pubblici o soggetti privati e che non sia espressamente destinata ad incremento del Patrimonio.
Art. 5 - Organi della Fondazione
Organi della Fondazione sono:
Il Presidente
Il Consiglio di Amministrazione
L'Assemblea degli Aderenti
Il Comitato di Presidenza
Il Collegio dei Revisori dei Conti
IL Presidente onorario, ove venga nominato è scelto dal Consiglio di Amministrazione anche tra persone che non facciano parte del consiglio di Amministrazione stesso
Egli ha diritto di voto nelle delibere di Consiglio
Tutte le cariche sono gratuite
ART 6- Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, in occasione della prima riunione del Consiglio stesso.
La carica di Presidente dura sino al termine del mandato di Consigliere e comunque per non più di cinque anni, e può essere rinnovata.
Art. 6 – Il Consiglio di Amministrazione
1. L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea degli Aderenti, e composto da un minimo di 7 membri ad un massimo di 13, dei quali la metà più uno, sono designati e nominati direttamente dal Fondatore ed i restanti dall'Assemblea medesima.
Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione viene deciso dall'Assemblea degli aderenti, su proposta del Fondatore.
I consiglieri di amministrazione restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. Nell'ipotesi di cessazione della carica di un componente il Consiglio verrà reintegrato con le stesse modalità previste dal precedente comma, per la nomina del componente venuto meno. Qualora venga meno, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, la maggioranza degli amministratori, il Consiglio si intenderà scaduto. Il Consiglio di Amministrazione scaduto per decorrenza del triennio o per cessazione della maggioranza dei suoi componenti, rimane in carica fintanto che non è stato provveduto, con le modalità previste al precedente comma, al suo rinnovamento da parte dell'Assemblea e dal Fondatore.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del suo Presidente o del Vice Presidente o del Segretario Generale ed ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
3. Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione e l'amministrazione della Fondazione nonché la determinazione dei criteri di indirizzo culturale e scientifico della Fondazione medesima. In particolare, e salvo le attribuzioni previste da altre norme del presente statuto:
a) approva il bilancio annuale della Fondazione;
b) delibera i regolamenti;
c) nomina all'interno dei suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente;
d) nomina, anche al di fuori dei propri membri, il Segretario Generale della Fondazione, il quale ha il compito di sovraintendere all'organizzazione e all'attività della Fondazione;
e) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento;
f) delibera sui contratti e su ogni altra decisione necessaria per il funzionamento della Fondazione;
g) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
h) delibera in genere su tutti gli affari, anche di straordinaria amministrazione che interessano la Fondazione;
4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Comitato di Presidenza, ad esclusione di quelle descritte nelle lettere a), b), c).
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, previa esplicita designazione dello stesso, il Vice Presidente o il Segretario Generale, hanno la rappresentanza legale della Fondazione. In caso di urgenza il Presidente, sentito il Vice Presidente e il Segretario Generale, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella successiva riunione.
6. Il Consiglio di Amministrazione può determinare il compenso spettante ai membri del Comitato di Presidenza ai quali siano state delegate attribuzioni ai sensi del precedente 4° comma.
7. Il Consiglio di Amministrazione può istituire le commissioni e i gruppi di lavoro che riterrà opportuni e necessari per il funzionamento e lo sviluppo della Fondazione.
8. Il Consiglio di Amministrazione nomina, determinandone, con apposito regolamento, la durata, i compiti ed il funzionamento, i seguenti organismi:
a) un Comitato di Presidenza, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque;
b) un comitato etico composto dai propri membri e/o da membri dell’assemblea degli aderenti, e/o da personalità della cultura, del giornalismo e delle istituzioni che si sono distinte per particolari doti di professionalità, autorevolezza, preparazione scientifica, cui demandare l’elaborazione di indirizzi ed eventuali pareri in merito a particolari eventi intercorsi nell’ambito dei settori di attività. Il comitato esprime altresì proposte e pareri in merito al punto H dell’art. 3 dello Statuto.
9. approva i piani di lavoro della Fondazione e i programmi di intervento;
10. provvede alla istituzione e all’ordinamento degli uffici della Fondazione;
11. delibera sulla delega alla Fondazione, da parte di altri enti o privati, di attività rientranti nell’ambito della Fondazione, fissandone le condizioni; delibera altresì su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;
12.delibera, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in carica, le modifiche allo Statuto da sottoporre all’autorità tutoria per l’approvazione nei modi di legge;
Art.7- Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Fanno eccezione i casi nei quali il presente Statuto prevede, sia per la validità di costituzione che per le delibere, una maggioranza qualificata. Quando si verifichi una parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente della Fondazione.
Agli effetti della validità della costituzione del Consiglio e delle maggioranze, dovrà tenersi in considerazione solamente il numero dei Consiglieri in carica in quel momento.
La convocazione del Consiglio avviene ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte all’anno, per l’esame e l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.
Art. 8 - Le adesioni alla Fondazione
Gli operatori della comunicazione, le testate editoriali, gli organismi sindacali e di rappresentanza professionale, i gruppi di ricerca, le società e le associazioni ed altri enti che, condividendone i fini, intendono aderire alla Fondazione debbono presentare una apposita domanda che sarà esaminata dal Comitato di Presidenza. I soggetti collettivi aderenti partecipano all'Assemblea esprimendo il voto tramite un loro rappresentante, nominato di volta in volta. Gli aderenti saranno considerati tali sino al loro recesso, che avrà efficacia dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata r.r., al Presidente della Fondazione.
Gli aderenti, previa deliberazione del Comitato di Presidenza, potranno essere esclusi dalla Fondazione qualora compiano atti contrari alla legge o alle norme interne alla Fondazione ovvero compiano atti che possano arrecare danni anche all'immagine della Fondazione medesima.
Art. 9- L'Assemblea degli Aderenti
Le riunioni dell'Assemblea degli Aderenti sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno i due terzi dei suoi membri o, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice. E' ammesso il voto per delega, conferita in forma scritta. La delega può essere conferita soltanto ad altro membro dell'Assemblea. Ogni membro può essere portatore di una delega.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta il Consiglio di Amministrazione con delibera presa a maggioranza, oppure quando lo richieda almeno un terzo degli aderenti.
L'Assemblea viene convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, previa esplicita designazione dello stesso, dal Vice Presidente o dal Segretario Generale, a mezzo di lettera semplice da inviarsi agli aderenti almeno quindici giorni prima della data fissata, oppure a mezzo avviso da pubblicarsi sul sito della Fondazione almeno un mese prima della data prevista.
L'Assemblea inoltre approva le linee generali delle attività della Fondazione, e il bilancio consuntivo della Fondazione previo esame della relazione annuale del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.
L'Assemblea determina il numero dei Consiglieri di amministrazione, entro i limiti minimi e massimi previsti dall'articolo 5, comma 1.
Art. 10 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di 3 membri designati dal Fondatore e dura in carica 3 anni.
Il Collegio, il quale elegge al suo interno il Presidente, accerta la regolarità dell'amministrazione e della contabilità ed esprime il proprio parere sui bilanci della Fondazione.
Il Collegio riferisce l'esito dei propri accertamenti nonché le valutazioni sui bilanci al Fondatore, al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea degli Aderenti.
Art. 11- Il Presidente
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, previa esplicita designazione dello stesso, il Vice Presidente o il Segretario Generale, è investito della carica di Presidente della Fondazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e rappresenta la Fondazione nei confronti dei terzi.
Designa all'inizio di ogni anno, tra il Vice Presidente e il Segretario Generale, chi deve sostituirlo in caso di Sua assenza o impedimento nelle funzioni di Sua spettanza come definite nel presente Statuto agli art. 5, punto 5, art. 7 e art. 9.
Art. 12 - Il Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri designati dal Consiglio di amministrazione anche al di fuori dei propri membri.
Il Consiglio di Presidenza, oltre a deliberare e a gestire le attribuzione allo stesso delegate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 5, punto 4, delibera sulle domande di adesione alla Fondazione e sulle esclusioni degli aderenti alla Fondazione nei casi previsti dal precedente punto 6, ultimo capoverso.
Art. 12 - La revisione dello Statuto
Le modifiche al presente Statuto sono approvate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi componenti.
La delibera del Consiglio di Amministrazione di modifiche allo Statuto sarà adottata con atto pubblico.
Art. 13 – Durata esercizio finanziario
L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 14 - Estinzione e Liquidazione
La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.
Se lo scopo della Fondazione diventa impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 28,1° comma, del Codice Civile, la Fondazione si estingue ai sensi del 2° comma del medesimo Art. 28. In caso di estinzione della Fondazione il suo patrimonio verrà devoluto al Fondatore.
Nell'ipotesi si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori che potranno essere scelti anche fra membri del Consiglio di Amministrazione uscente.