Con il nuovo anno prosegue la serie di note informative che hanno la funzione di fornire quelle minime cognizioni necessarie al contribuente per sensibilizzarlo a rilevare eventuali problematiche che dovessero presentarsi ed aiutarlo a non incorrere in errori.
1. Il collegato alla Finanziaria 2007
Accertamento
Indirizzo strategico delle operazioni di controllo. E’ previsto l’obbligo di concentrare le attività di controllo verso le finalità di contrasto all’impiego di lavoro irregolare, al gioco illegale e alle frodi comunitarie ed extracomunitarie (Articolo 1 comma 14).
Catasto e fabbricati di categoria “B”
Catasto e aggiornamento rendite dei fabbricati di categoria “B”. Le unità immobiliari classate nel gruppo “B” (collegi, case di cura, uffici, scuole eccetera) che risultano eccessivamente sottostimate in termini di tariffa, anche a parità di uso e destinazione rispetto ad altre fattispecie classate in altri gruppi, utilizzeranno un incremento (+ 40%) del moltiplicatore ai fini dell’ici e delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (Articolo 2 commi 45 e 46).
Catasto e fabbricati di categoria “E”
Catasto e di categoria “E”: razionalizzazione e controlli. Introdotte limitazioni all’accatastamento in categoria “E” di fabbricati ad uso commerciale, produttivo o terziario.
In via principale ci si riferisce alle stazioni ferroviarie, agli scali aeroportuali, ai porti marittimi, per i quali è indubbio il rilevante incremento qualitativo e quantitativo di articolati spazi utilizzati ai fini diversi e comunque non strumentali al servizio pubblico di trasporto (negozi, uffici, banche, ristoranti eccetera).
Operativamente, si corregge una prassi catastale di censimento di questi immobili divenuta obsoleta e si accerta, con maggiore puntualità la redditività di tali spazi.
Quanto sopra permetterà di superare ambiguità interattive e ridurre potenziali comportamenti elusivi (si rammenta che gli immobili di gruppo “E” sono esenti dall’ici), nonché di evitare il vasto contenzioso tributario che potrebbe insorgere, qualora lo stesso obiettivo fosse perseguito solo con provvedimenti di prassi.
La norma non si applica a E7 (chiese) e E8 (cimiteri).
Gli intestatari di tali immobili devono dichiarare in catasto, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli immobili o le porzioni di immobili non più classificabili nel gruppo “E”.
In caso di inerzia provvede l’Agenzia del territorio con oneri (e sanzioni) a carico dell’interessato inadempiente. Le specifiche tecniche per la realizzazione degli adempimenti di cui sopra saranno contenute in apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini fiscali (imposte direttee e indirette rilevanti), la decorrenza delle nuove rendite è fissata al 1° gennaio 2007.
Decorso inutilmente il termine di nove mesi, si rende comunque applicabile l’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004 n. 11 e successivi provvedimenti attuativi (Articolo 2 commi 40 e 44).
Costi auto
Nuovo regime costi auto
Previsto un regime di totale indeducibilità dei costi per l’acquisto e per l’utilizzo di autoveicoli ricompresi nell’articolo 164 del Tuir per la generalità delle imprese;
Con decreto ministeriale sarà possibile intervenire a modificare i criteri di deducibilità, in relazione alla previsione di misure forfetarie di indetraibilità dell’Iva assolta sull’acquisto o sulle spese di impiego dei mezzi;
Gli agenti e rappresentanti di commercio mantengono inalterata la precedente situazione con i limiti massimi di costo del veicolo;
I professionisti mantengono la deduzione dei costi, ridotta tuttavia alla misura del 25% e con l’osservanza dei tetti massimi di valore di acquisti rilevanti;
Le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti assicurano le deduzioni del solo importo che costituisce reddito di lavoro per l’utilizzatore;
L’ammontare del fringe benefit per l’utilizzo viene incrementato dal 30 al 50% del valore di percorrenza per 15.000 chilometri, desunto dalle tabelle Aci pubblicate con scadenza annuale. (Articolo 2 commi 71 e 72).
Imposta sulle successioni e donazioni
Ripristinata l’imposta di successione e donazione
Ripristinata l’imposta di successione e donazione, così come vigente alla data del 24 ottobre 2001; sono ricompresi nell’asse ereditario tutti i beni di pertinenza del defunto, comprese le aziende e i titoli diversi da quelli di stato;
Le aliquote previste sono fissate al 4% per il coniuge e i parenti in linea retta; al 6% per i parenti sino al 4° grado, gli affini in linea retta e collaterale sino al 3° grado; all’8% per gli altri soggetti;
Nel caso delle successioni, il coniuge e ciascun erede in linea retta gode di una franchigia autonoma di un milione di euro;
Le imposte ipotecarie e catastali sui trasferimenti di immobili si applicano nella misura del 3%, salvo il caso in cui almeno un erede possa godere dell’agevolazione “prima casa” su un fabbricato, scattando in tale ipotesi la misura fissa di 168 euro;
Il nuovo regime si applica sulle successioni aperte dal 3 ottobre 2006, mentre le donazioni poste in essere nel periodo dal 3 ottobre sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione rimane applicabile il precedente regime previsto dalla originaria versione Dl 262/2006 ante emendamenti. (Articolo 2 commi da 47 a 54).
Obblighi di certificazione e sanzioni
Sanzioni per omessa certificazione dei corrispettivi.
E’ disposta la sospensione (immediatamente esecutiva) della licenza/autorizzazione/attività per i contribuenti cui siano state contestate, nell’arco di un quinquennio, almeno tre distinte violazioni dell’obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale. I tempi di chiusura sono parametrati all’ammontare delle somme non certificate (da tre giorni ad un mese sino a 50.000 euro, da uno a sei mesi se superiore a tale somma); l’osservanza è demandata agli organi accertatori e potrà risultare anche dai sigilli apposti ai locali. La competenza è affidata alla Dre competente per domicilio fiscale del contribuente.
Le nuove disposizioni si applicano alle violazioni contestate a decorrere dalla data dei entrata in vigore della legge di conversione.(Articolo 1, commi 8, 8-bis e 8-ter).
Redditi diversi
Incremento della sostitutiva su plusvalenze immobiliari.
La sostitutiva dell’imposta sul reddito sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria passa dal 12,50 al 20%. (Articolo 2, comma 21).
Riporto delle perdite fiscali
La limitazione al riporto delle perdite sofferte nei primi tre esercizi si applica a decorrere dal periodo 2006 (periodo in corso alla data di entrata in vigore del decreto);
Le modifiche introdotte in tema di perdite nel regime fiscale della trasparenza hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (riferimento ai redditi prodotti dalle società partecipate e perdono ogni effetto retroattivo. (Articolo 2 commi 22 e 23).
Compensazione volontaria dei crediti d’imposta. Introdotto il meccanismo della compensazione volontaria dei crediti d’imposta richiesti a rimborso. L’erogazione dei rimborsi da parte dell’agenzia delle entrate è subordinata alla verifica dell’esistenza di somme iscritte a ruolo; in tal caso, la circostanza è comunicata all’agente esattore, a favore del quale sono messe a disposizione le somme destinate a rimborso. L’agente, dopo aver sospeso la fase della riscossione, notifica al debitore esplicita proposta di compensazione, cui deve seguire risposta entro 60 gg.
In caso di silenzio o rifiuto, l’agente della riscossione comunica l’esito all’agenzia.
Estensione delle compensazione volontaria. Il meccanismo della compensazione volontaria può essere esteso a tutte le entrate iscritte a ruolo dall’Agenzia delle entrate, mentre l’agente della riscossione formula l’invito in relazione a tutti i tributi iscritti a ruolo. E’ possibile, anche per altri enti fiscali e previdenziali, stipulare apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate, al fine di utilizzare la medesima procedura. (articolo 2 comma 14).
Utilizzo del modello F24. la procedura di versamento unitario, per interpretazione autentica, si applica anche ai contributi associativi riscossi tramite gli enti previdenziali, di cui alla legge 311/1973. (Articolo 2 comma 16).
Soggetti non residenti
“No tax area” per il periodo 2006. per il 2006 vige il riconoscimento della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione (no tax area) anche per i soggetti non residenti in Italia. (Articolo 2 comma24)
Stock option
Regime fiscale. Modifica delle disposizioni relativi alle assegnazioni delle stock optino di tipo individuale.
La non concorrenza alla formazione del reddito della differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente è sottoposta a una serie di condizioni, tra cui la necessità che l’opzione sia esercitata di fatto non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione. E’ necessario, inoltre, che al momento dell’esercizio dell’opzione la società emittente le azioni da offrire sia quotata nei mercati regolamentati; ciò significa le nuove disposizioni agevolative non si applicano alle offerte di titoli non quotati. Ulteriori condizioni poste a carico del beneficiario sono quelle relative a un possesso temporale minimo dei titoli e a un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente.(Articolo 2 comma 29).