L’art. 4 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, meglio noto come Decreto “Salva Italia” ha inserito l’art. 16-bis all’interno del D.P.R. 22/12/86 n. 917. Tale innovazione rende permanente la detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute e debitamente documentate per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio. >>>>
Le spese per interventi di recupero non possono superare i 48.000 € per unità immobiliare. I costi dovranno essere sostenuti dai soggetti che possiedono l’immobile oggetto di ristrutturazione o che detengono un titolo idoneo a richiedere l’intervento.
Il valore della detrazione si calcola applicando il 36% alla somma dei costi sostenuti per la ristrutturazione. I benefici della detrazione andranno ripartiti in dieci quote costanti.
L’art. 16-bis del D.P.R. 22/12/86 n. 917 ha previsto “a regime” le ristrutturazioni edilizie a decorrere dall’1/1/2012.
La detrazione spetta a tutti i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che:
1. Risiedono o non risiedono nel territorio dello Stato;
2. Possiedono l’immobile oggetto di recupero edilizio o detengono un titolo idoneo sull’immobile oggetto di ristrutturazione
Potranno usufruire dell’agevolazione se dimostrino di aver sostenuto le spese per il recupero dell’immobile:
· il proprietario o il nudo proprietario dell’immobile o chi detiene un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
· il locatario;
· il comodatario;
· i soci assegnatari di cooperative edilizie (deve esistere un verbale di assegnazione e tale verbale deve essere stato registrato);
· i soci di società semplici, di società in nome collettivo, di società in accomandita semplice e i soci di imprese familiari;
· gli imprenditori se l’immobile oggetto di ristrutturazione non è strumentale all’attività svolta o non è immobile merce.
Se il proprietario dell’immobile ha un convivente e questi paga le fatture a chi effettua l’intervento di recupero, allora nonostante i titoli autorizzativi siano intestati al proprietario, il convivente potrà sfruttare i benefici della detrazione. Anche il promissario acquirente, se sostiene a proprio carico i costi per la ristrutturazione, avrà diritto a beneficiare della detrazione.
Danno diritto alla detrazione le spese sostenute per:
1. manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione di parti comuni di edifici residenziali;
2. manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria, anche rurali;
3. ricostruzione/ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi;
4. eliminazione di barriere architettoniche mediante realizzazione di ascensori, montacarichi o mezzi tecnologici per favorire la mobilità dei potatori di handicap;
5. adozione di misure finalizzate a prevedere il rischio di comportamenti illeciti da parte di altri;
6. cablatura di edifici per ridurre inquinamento acustico;
7. opere finalizzate ad ottenere risparmi energetici o volte alla diffusione di fonti rinnovabili di energia;
8. misure antisismiche;
9. bonifica di amianto;
10. opere volte ad evitare infortuni domestici.
È possibile beneficiare della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi dell’anno nel quale le spese sono state sostenute, rispettando le regole di seguito indicate: conservazione dei documenti probatori delle spese sostenute – fatture o ricevute e bonifici effettuati- e abilitazioni amministrative insieme con la domanda di accatastamento dell’immobile e i pagamenti effettuati dell’Ici (Imu). La documentazione indicata va conservata dal soggetto che vuole usufruire dell’agevolazione e che deve indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile oggetto di recupero edilizio o gli estremi di registrazione dell’atto se titolare di altri diritti.
Nel bonifico bancario/postale/on line fatto per pagare le fatture (unico modo per sfruttare l’agevolazione) bisognerà indicare:
· causale del versamento;
· codice fiscale del beneficiario della detrazione;
· partita Iva o codice fiscale del beneficiario del pagamento.
Banche e poste operano a partire da 2012 una ritenuta sul pagamento ai beneficiari del 4%.
Si spera che con il consolidamento di questa agevolazione si possa determinare un aumento di quei piccoli lavoretti che determinano “un’ uscita di sicurezza” , per il settore edilizio, dalla fase di stagnazione economica in cui ci troviamo.
* Commercialista
Dottore di Ricerca in Scienze Economiche e Tributarie Facoltà di Economia II Università degli Studi di Napoli