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Progetto Aversa Diversa
 

Diritto | Fisco
Le note informative del commercialista (2) di Enrico Masucci

Con il nuovo anno prosegue la serie di note informative che hanno la funzione di fornire quelle minime cognizioni necessarie al contribuente per sensibilizzarlo a rilevare eventuali problematiche che dovessero presentarsi ed aiutarlo a non incorrere in errori.
Nota Informativa 1 / Prima parte – La finanziaria, un solo articolo, 1364 commi


I commi della finanziaria che maggiormente interessano i contribuenti sono i seguenti:
Comma 6
Revisione della struttura e del funzionamento dell’Irpef. Con la completa riscrittura del testo unico delle imposte dirette, nella parte riguardante la tassazione delle persone fisiche, viene ridisegnata la struttura dell’Irpef mediante:
– La revisione degli scaglioni e delle aliquote;
– L’abrogazione dei meccanismi di no tax area e la reintroduzione del meccanismo delle detrazioni di imposta per familiari a carico, redditi di lavoro dipendente e altri redditi;
– La revisione di regole particolari per l’assegnazione delle detrazioni per i figli a carico nell’ipotesi di genitori separati o divorziati.
Comma 9
Tfr. Clausola di salvaguardia. Ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.
Comma 13-27
Studi di settore. Prevista una radicale revisione, in senso più restrittivo, della normativa in tema di studi di settore ed in più sono state introdotte maggiorazioni alla sanzione per infedele dichiarazione nell’ipotesi di omessa o non corretta indicazione dei dati nel prospetto degli studi, applicabili solo nel caso in cui il maggior reddito accertato superi del 10% quello dichiarato.
Comma 28 e 29
Spese mediche. Codice fiscale su scontrini. Dal 1° luglio 2007 la deduzione o la detraibilità delle spese mediche certificate da fattura o scontrino fiscale è subordinata alla presenza della descrizione del prodotto acquistato e dalla indicazione del codice fiscale del destinatario del farmaco. Solo fino al 31 dicembre 2007, l’apposizione del codice fiscale può essere effettuata in un momento successivo all’acquisto se l’acquirente non è il destinatario e non conosce il codice o non ha con sé la tessera sanitaria di quest’ultimo.
Comma 30-32
Compensazione su F24 vincolata. La compensazione su modello F24 per importi superiori a 10.000 euro può avvenire solo previa comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate almeno cinque giorni prima della data del versamento. In caso di mancata risposta entro i tre giorni successivi si intende esistente il silenzio-assenso e la compensazione può essere liberamente effettuata. Non sono ancora noti i controlli che dovranno essere effettuati dall’Agenzia e quali saranno le motivazioni dell’eventuale diniego.
Comma 36 e 37
Agevolazione auto ai disabili. Previste norme antielusive in tema di agevolazione per l’acquisto di auto per disabili; in particolare:
– l’utilizzo dei mezzi deve avvenire in via prevalente e esclusiva a beneficio dei disabili stessi;
– le agevolazioni vanno restituite in caso di trasferimento del mezzo prima del decorso di due anni dall’acquisto, salvo il caso che la sostituzione sia imputabile a mutate necessità dovute alla tipologia di handicap del disabile.
Comma 43
Condominio e appalti. Aggiunto il nuovo articolo 25-teral Dpr 600/1973, in forza del quale:
– il condominio, quale sostituto d’imposta, opera, all’atto del pagamento, una ritenuta del 4% a titolo di acconto, con l’obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa;
– la ritenuta è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi.
Comma 44 e 45
Iva. Riverse charge. Estese le ipotesi di obbligo di applicazione del reverse charge, mediante una modifica all’articolo 17 del Dpr 633/1972, oltre che alle prestazioni di servizi, compresa con la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore, anche alle seguenti operazioni:
– cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni, nonché dei loro componenti e accessori;
– cessione di personal computer e dei loro componenti e accessori;
– cessione di materiali e prodotti lapide, direttamente provenienti da cave e minierre;
– ulteriori operazioni individuate dal Ministro di Economia e delle Finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/Ce, ovvero individuate con apposito decreto nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria.
Le nuove disposizioni si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura da parte degli organi comunitari.
A tal proposito, nel settore edile, il reverse charge, secondo la circolare ministeriale n° 37 del 29/12/06 si applica solo nei confronti dei subappaltatori il cui codice di attività è indicato alla lettera F della tabella di codifica ATECOFIN (codici rientranti dal n° 45.11.0 al n° 45.50.0)
Comma 46
Mediatori. Registrazione dei preliminari. Gli agenti di affari in mediazione, iscritti nella sezione degli agenti immobiliari, hanno l’obbligo di registrazione delle scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari. Gli stessi sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.
Comma 47
Sanzioni per irregolare attività di mediazione. L’irregolare svolgimento dell’attività di mediatore è sanzionata con una somma compresa fra 7.500 e 15.000 euro.
Comma 48 e 49
Trasferimenti immobiliari. Indicazione nei rogiti notarili. All’atto della cessione degli immobile, anche se assoggettata ad Iva, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo e dell’intervento di un mediatore, compreso il numero di iscrizione al ruolo. In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo il notaio è obbligato a effettuare specifica segnalazione all’Agenzia delle entrate di competenza. L’indicazione delle modalità di pagamento riguarda esclusivamente i versamenti effettuati dal 4 luglio 2006 in avanti.
Comma 62
Esiti della liquidazione. Comunicazione telematica. La comunicazione degli esiti della liquidazione della dichiarazione avviene, già per il periodo 2006, in via telematica direttamente dall’intermediario (se lo stesso è intervenuto nella trasmissione del modello), nonostante le diverse previsioni delle istruzioni di Unico 2006. e’ possibile derogare alla particolare modalità di comunicazione al dichiarante, solo per il riconoscimento di particolari difficoltà da parte degli intermediari nell’espletamento delle attività di comunicazione al contribuente.
Comma 63
Deduzione assegni al coniuge. Trasparenza. I contribuenti che deducono assegni di mantenimento al coniuge, hanno l’obbligo di indicare nella dichiarazione il codice fiscale del beneficiario, ai fini degli opportuni controlli incrociati.
Comma 65 e 66
Disposizioni antielusive (articolo 37-bis del Dpr 600/1973). Integrato, all’interno dell’articolo 37-bis, l’elenco delle operazioni che possono far scattare la norma antielusiva con la previsione di una nuova lettera f-quater) del comma 3 che menziona le pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, aventi a oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007.
Comma 69
Lavoratori autonomi. Tracciabilità compensi. Prorogata di un anno (1° luglio 2009) l’entrata in vigore della preclusione all’incasso in contanti per i compensi di lavoratori autonomi per importi superiori a 100 euro; rimangono in vigore i limiti di 1.000 euro (sino al 30 giugno 2008) e 500 euro (sino al 30 giugno 2099). E’ possibile prevedere condizioni impeditive del soggetto pagante che consentono di derogare ai limiti suddetti.
Comma 70
Opere ultrannuali. Valutazione del costo.
Abolita la possibilità di valutazione delle commesse ultrannuali al costo.
Comma 72-73
Perdite fiscali e regime di esenzione. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionale corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i soggetto che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. Le disposizioni si applicano ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.
Comma 74
Soggettività passiva del trust. Tra i soggetti passivi Ires di cui all’articolo 73 del Tuir viene menzionato il trust. Nel caso di beneficiari individuati, l’attribuzione del reddito avviene per trasparenza. Previsti criteri di attrazione territoriale del trust.
Comma 75
Redditi imputati dal trust. Nell’articolo 44 del Tuir sono menzionati i redditi imputati al beneficiario del trust, anche se non residenti.
Comma 76
Soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Trust. Modificato il Dpr 600/1973 per ricomprendere il trust tra i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Comma 77-79
Successioni e donazioni. Previsti assestamenti alle norme in tema di successione e donazione; in particolare:
– introdotta una franchigia individuale di 100.000 euro per la devoluzione a fratelli;
– introdotta una franchigia maggiorata di 1.500.000 euro per la devoluzione a soggetti portatori di handicap;
– previsto un particolare tipo di esenzione (senza erosione della franchigia) per il trasferimenti di aziende o di partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo, se i proseguono l’impresa o detengono il controllo per il periodo di cinque anni ; il mancato rispetto del vincolo temporale comporta la decadenza dei benefici e l’applicazione delle sanzioni;
– prevista l’esclusione dell’avviamento nella valutazione delle aziende trasferite;
– previsto l’effetto retrodatato al 3 ottobre 2006 per la successione, mentre per le donazioni le nuove misure si applicano agli atti formati dal 1° gennaio 2007.
Comma 101-105
Ici dichiarazione 2007. A decorrere dall’anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti Irpef, per ciascun fabbricato è specificato:
– oltre all’indirizzo, l’identificativo dell’immobile stesso costituito dal codice del Comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno;
– l’importo dell’Ici pagata nell’anno precedente.
La dichiarazione dei redditi presentata dalle società di capitali e dagli enti pubblici o privati aventi per oggetto attività commerciali, in relazione ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2007, deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell’Ici. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973 si verifica il versamento dell’Ici relativa a ciascun fabbricato, nell’anno precedente. L’ esito del controllo è trasmesso ai Comuni competenti. I Comuni trasmettono annualmente all’Agenzia del territorio, per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli Ici ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti da apposito Dm.
Comma 106-108
Immobili. Incroci obbligatori con Tarsu. Stabilito l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, a carico dei soggetti che svolgono attività di smaltimento dei rifiuti urbani.
Comma 109-118
Società di comodo. Modificata ulteriormente la disciplina delle società di comodo, prevedendo:
– l’eliminazione generica della possibilità di fornire la prova contraria rispetto all’applicazione del regime;
– la migliore individuazione delle azioni, quote, strumenti finanziari e obbligazioni e partecipazioni in società personali, anche se costituenti immobilizzazioni finanziarie;
– riduzioni da applicare al valore degli uffici e dei fabbricati abitativi acquistati o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti per la quantificazione dei ricavi;
– con chiarezza l’ipotesi di esonero per le società quotate, loro controllanti e controllate, anche indirettamente;
– riduzioni per la quantificazione del reddito minimo sui fabbricati abitativi;
– estensione del regime anche all’Irap;
– che la richiesta di disapplicazione mediante interpello legittimata in presenza di oggettive situazioni non più solo di carattere straordinario.
Scioglimento e trasformazione in società semplice. Le società:
– considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, nonché
– quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo d’imposta
che, entro il 31 maggio 2007, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal Registro delle imprese entro una anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate a una speciale disciplina a condizione che:
– tutti i soci siano persone fisiche;
– che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti entro 30 giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2006.
Disciplina specifica (imposte dirette)
– sul reddito di impresa del periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all’atto della trasformazione e il valore fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 25%;
– le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione;
– le riserve ed i fondi di sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva;
– per i saldi attivi di rivalutazione, l’imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 10% e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell’ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione;
– ai fini dell’applicazione dell’articolo 47, comma 7, del Tuir, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all’imposta sostitutiva da parte della società, al netto dell’imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci;
– il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva;
– ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, pure se di diversa natura, poste in essere dalle società successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori catastali.
L’applicazione della disciplina deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo cimento o alla trasformazione; per il medesimo periodo d’imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni in tema di società di comodo.
Disciplina specifica (imposte indirette)
– le assegnazione ai soci sono soggette all’imposta di registro nella misura del 1% e non sono considerate cessioni agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto;
– nel caso in cui le assegnazioni abbiano per oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; in tale ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall’applicazione dei moltiplicatori catastali;
– per le assegnazione di beni la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50,51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. L’applicazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell’atto di assegnazione ai soci.
Disposizione varie.
– per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito;
– entro 30 giorni dall’avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alla procedura Docfa.


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