////// Elementi essenziali generali e particolari | A) Elementi essenziali | Sono requisiti non estrinseci o esterni al negozio ma intrinseci | Sono requisiti senza dei quali il contratto è nullo | Distinzione: A-1) elementi essenziali generali Si riferiscono ad ogni contratto | Si trovano elencati nell’art.1325 cc | Sono i seguenti: a-1-1) Forma; a-1-2) Accordo o consenso delle parti; a-1-3) Causa; a-1-4) Oggetto | Nel prosieguo ogni elemento sarà esaminato approfonditamente A-2) elementi essenziali particolari Si aggiungono agli elementi essenziali | Si riferiscono a particolari tipi di negozio o contratto | Es.: vendita, elementi essenziali + cosa e prezzo ////// Elementi accidentali generali | Sono requisiti non estrinseci o esterni al negozio ma intrinseci | Sono: A) Condizione; B) Termine; C) Modo | Le parti sono libere di apporre o meno tali elementi nel negozio che stanno concludendo, ma, se li appongono, allora i requisiti in discorso incidono sugli effetti o efficacia dell’accordo concluso
////// Presupposti (BETTI) | Sono requisiti estrinseci o esterni al negozio e non intrinseci | Sono indispensabili affinchè il negozio sia valido | Sono, ad es.: A) Capacità della persona che conclude il negozio; B) Legittimazione al negozio ////// Elementi naturali o naturalia negotii | La categoria è stata individuata dalla dottrina meno recente | Trattasi: A) di effetti naturali o connaturati ad un dato negozio; si producono in forza della disciplina legislativa, senza bisogno di previsione delle parti; es., garanzia per evizione; B) Le parti possono manifestare una volontà contraria alla disciplina legislativa; es., esclusione della garanzia per evizione ////// Contenuto del negozio / contratto | E’ costituito dall’insieme delle regole o clausole concordate dalle parti in un negozio o in un contratto ////// Elementi essenziali generali del negozio e del contratto ////// A) La forma | Principio generale regolatore La volontà del soggetto diretta a produrre effetti giuridici deve essere dichiarata, esternata, uscire, cioè, dalla sfera del soggetto | Regole: 1) Principio della libertà della forma L’ordinamento non impone rigidi formalismi in materia di esternazione della volontà | Ciascuno sceglie la modalità o i modi di estrinsecazione, di manifestazione della propria volontà | TORRENTE 62, p.128 distingue, in relazione ai modi o modalità ora dette, manifestazione = comportamento e dichiarazione = parole, cenni, alfabeto sordomuti; vedasi appresso; appresso anche la “scaletta” delle possibilità dei modi di estrinsecazione secondo l’ordinamento; 2) Manifestazione tacita E’ il livello base della scaletta | Consiste in un comportamento ritenuto concludente secondo il comune modo di pensare e di agire | Es.: a) il debitore chiede al creditore una dilazione del debito caduto in prescrizione = rinuncia alla prescrizione; b) il creditore restituisce al debitore il titolo originale del credito = liberazione del debitore dal debito | Silenzio = manifestazione tacita della volontà di acconsentimento (= chi tace acconsente)? A) Dottrina (MESSINEO, BARBERO, SANTORO-PASSARELLI, DE MARTINI, BETTI) e giurisprudenza (Cass. n.50/1949, Cass. n.858/1947) sostengono che silenzio = non acconsentimento tacito; B) Altra tesi sostiene che il silenzio ha un valore espressivo se: b-1) se sulla parte ricade l’onere di formulare una dichiarazione; b-2) se, dati i rapporti tra le parti, silenzio = consenso 3) Dichiarazione espressa | Quella fatta con qualsiasi mezzo idoneo a far palese ad altri la volontà di un soggetto | Es.: parole, alfabeto Morse, alfabeto sordomuti | Fattispecie: fideiussione 3.1) Negozi a forma vincolata o solenne o ad substantiam | Eccezionalmente una forma particolare – di regola, scrittura privata o atto pubblico – è richiesta per atti considerati di maggiore importanza | In questi casi la forma è prescritta ad substantiam actus, ossia costituisce elemento essenziale del negozio e ciò nel senso che il negozio è nullo se non è fatto con la forma tassativamente stabilita | Es., testamento; contratti relativi a trasferimenti immobiliari; altri atti di cui all’art.1350 cc; donazione | Circa la prova della formazione dell’atto con l’osservanza delle forme stabilite dalla legge: A) all’uopo è necessario il possesso del documento > eventuale produzione in giudizio; B) non consentite le prove seguenti: testimoni – giuramento – confessione; C) caso in cui la parte ha perso senza sua colpa il documento > ammesso ogni tipo di prova per dimostrare: c-1) originaria esistenza del documento; c-2) contenuto del documento 3.2) Forma ad probationem tantum | Es.: transazione non immobiliare – assicurazione – riassicurazione – cessione di azienda – patto limitativo della concorrenza | Quando l’osservanza di una forma sia stabilita ad probationem, valgono le seguenti regole: A) l’atto compiuto senza osservanza della forma stabilita non è nullo; B) circa la prova dell’atto e del suo contenuto, l’inosservanza della forma stabilita comporta: b-1) divieto di prova testimoniale e di prova presuntiva, indiziaria; b-2) ammissione del principio fatto non contestato = è provato; b-3) ammissibilità della richiesta di interrogatorio formale > confessione nonché del giuramento decisorio 3.3) Forma scritta con effetti peculiari | Casi: A) Contratti relativi alle operazioni ed ai servizi svolti dalle banche | Forma prescritta a pena di nullità; B) Contratti relativi ai servizi di investimento | Forma prescritta a pena di nullità; C) Contratti di subfornitura | Forma prescritta a pena di nullità 3.4) Formalismo convenzionale | Ipotesi in cui il requisito di forma è imposto, mediante clausola, dai privati in un negozio o contratto ////// Bollo | Si risolve nell’uso della carta bollata o nell’applicazione di marche da bollo per ragioni fiscali | Non è un requisito di forma | L’inosservanza della prescrizione: a) non produce nullità; b) comporta una sanzione pecuniaria ////// Registrazione | Consiste nel deposito di un documento presso l’ufficio del registro | Non è un requisito di forma | Ha scopi fiscali