FATTI GIURIDICI Qualunque avvenimento che produca effetti giuridici (es.: morte = fatto giuridico >> effetto giuridico = successione) //// NORMA GIURIDICA Le norme contengono fatti giuridici tipo e prevedono effetti giuridici collegati alla verificazione di tali fatti tipo //// Fattispecie I fatti giuridici tipo contenuti in una norma prendono il nome di fattispecie //// Fattispecie semplice e fattispecie complessa Si distingue tra: A) fattispecie semplice se costituita da un solo fatto; B) fattispecie complessa se costituita da una pluralità o serie di fatti che si succedono nel tempo. Es.: il matrimonio necessita > consenso dei nubendi + dichiarazione dell’ufficiale di stato civile //// //// Fattispecie complessa in particolare In questo caso è rilevante il profilo degli effetti giuridici. Precisamente si distingue: A) casi in cui l’effetto giuridico previsto dalla norma si verifica soltanto quando si realizza l’intera serie dei fatti e, quindi, tutti i fatti che costituiscono la fattispecie; prima non sono previsti effetti giuridici B) alcuni casi, però, prevedono: b.1) effetti giuridici prodromici o preliminari o anticipati i quali si realizzano prima che l’intera serie dei fatti giuridici che si succedono nel tempo si sia realizzata, compiuta. Esempi: contratto sottoposto a condizione sospensiva in cui, prima dell’avveramento della condicio e quindi dell’effetto giuridico definitivo (es., passaggio della proprietà perché si è avverata la condizione sospensiva dell’arrivo della merce dall’Oriente), le parti sono vincolate e la di loro libertà contrattuale limitata; negozio su cosa futura, questo vincola sul piano obbligatorio le parti sino a che la cosa venga ad esistenza, esista; b.2) effetti giuridici definitivi o finali che si verificano soltanto quando si realizza l’intera serie dei fatti e, quindi, tutti i fatti previsti dalla norma e di cui consta la fattispecie //// Fattispecie astratta e fattispecie concreta Si distingue tra: A) fattispecie astratta = il fatto o i fatti giuridici che la norma prende in considerazione ed al quale o ai quali attribuisce determinati effetti giuridici; B) fattispecie concreta = avvenimenti della realtà quotidiana che l’operatore del diritto, attraverso le norme sull’interpretazione, deve valutare se corrispondono ai fatti o fattispecie contenuta nella norma ed alla cui verificazione la norma stessa collega determinati effetti giuridici (Es: ho acquistato un’automobile ma non funziona bene; posso azionare la garanzia per i vizi in tema di compravendita?) //// FATTI GIURIDICI, DISTINZIONE A) Fatti giuridici naturali sono quelli rispetto ai quali la volontà dell’uomo è ininfluente; producono effetti in quanto accadono. Es.: la morte naturale di una persona che produce l’apertura della successione legittima o testamentaria; B) Atti giuridici umani: sono quelli consapevolmente e volontariamente compiuti dall’uomo e, quindi, consapevoli e volontari. Si suddividono in varie sottocategorie come vedremo appresso //// A) FATTI GIURIDICI NATURALI //// A.1) IL TEMPO Si estrinseca in periodi di tempo determinati | E’ inquadrato dalla dottrina tradizionale tra i fatti giuridici naturali | Esistono regole che disciplinano il computo del tempo o dei periodi di tempo //// Regole A) si applica il calendario ordinario o gregoriano; B) dies a quo – il giorno iniziale – non computatur in termino; C) dies ad quem – il giorno finale – computatur in termino; D) il termine scadente nel giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo; E) termine a mese = si applica il criterio ex nominatione e non ex numerazione dierum (es.: 2 ottobre – 2 novembre e non 1 novembre); E.1) Termine di un mese a partire dal 31 di gennaio, scade il 28 febbraio //// Decorso di un periodo di tempo e acquisto o estinzione di un diritto Il decorso di un periodo di tempo può servire: A) a far acquistare un diritto > allora > usucapione o B) a far estinguere un diritto > allora > b.1) prescrizione estintiva; b.2) decadenza. //// A.1-1) PRESCRIZIONE ESTINTIVA //// Nozione L’istituto produce l’estinzione di un diritto soggettivo per effetto dell’inerzia ingiustificata del titolare che: A) non lo esercita o B) non ne usa per il tempo stabilito dalla legge. //// Fondamento E’ un istituto di ordine pubblico | E’ stabilito per ragioni d’interesse generale | Risponde ad una esigenza di certezza dei rapporti giuridici. //// Vecchia questione Il Legislatore ha chiarito l’annoso tema | Il L. ha stabilito espressamente che la prescrizione estingue il diritto e non l’azione. //// Oggetto A) Regola: i diritti sono prescrittibili. Es. = azione di annullamento – azione per far valere i vizi dei beni acquistati; B) Esclusione: i diritti imprescrittibili. Es.: diritti indisponibili (es.: status personale; potestà genitoriale) – azione di petizione di eredità – azione per far dichiarare la nullità di un negozio giuridico – diritto di proprietà – singole facoltà che formano il contenuto di un diritto soggettivo. //// Durata A) Prescrizione ordinaria = nei casi in cui la legge non dispone diversamente / 10 anni; B) Periodo più lungo = 20 anni | Riguarda i diritti reali su cosa altrui; C) Prescrizioni brevi = artt. 2947 e ss. cc | Es.: 5 anni, diritto al risarcimento del danno conseguente ad un atto illecito – diritto al risarcimento dei danno derivanti dalla circolazione dei veicoli – 2 anni, se il fatto dannoso costituisce reato per il quale sia previsto un termine più lungo, quest’ultimo si applica anche all’azione civile di risarcimento del danno | 5 anni, prestazioni periodiche = annualità delle rendite; annualità pensioni alimentari – corrispettivi di affitti, locazioni – interessi | 1 anno, in relazione a taluni rapporti commerciali come, ad es., mediazione – spedizione – trasporto – assicurazione //// Circa il decorso del termine prescrizionale | Premessa: rinuncia alla prescrizione E’ una manifestazione di volontà | Può essere: A) Espressa o B) Tacita = si legge in un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione. Es.: riconoscimento inequivocabile del credito – richiesta di una dilazione | Prima del decorso Impossibile la rinuncia | impossibile prolungamento del termine di prescrizione | Impossibile abbreviamento del termine di prescrizione | Inizio del decorso La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato | Es.: negozio sottoposto a condizione sospensiva > giorno in cui si è verificata la condizione | Es.: negozio sottoposto a termine > giorno in cui il termine è scaduto | Durante il decorso Rinuncia = riconoscimento del diritto > interruzione della prescrizione | Nel periodo preso in considerazione possono entrare in gioco due istituti e precisamente: A) Sospensione della prescrizione L’inerzia del titolare del diritto sussiste ma è giustificata dall’esistenza di determinate cause tassativamente previste | Cause giustificatrici: a.1) particolari rapporti tra le parti; es., coniugi; a.2) condizione del titolare; es., minori non emancipati, interdetti per infermità di mente | Effetti: durano quanto dura la causa giustificativa dell’inerzia; corrispondono ad una parentesi quindi il periodo precedente alla sospensione si computa e si somma al periodo successivo alla sospensione; B) Interruzione della prescrizione L’inerzia del titolare del diritto viene a mancare o cessare | Cause: b.1) il titolare del diritto compie un atto con il quale esercita il diritto, quindi il diritto è esercitato. Es.: domanda giudiziale; atto che costituisca in mora il debitore; b.2) il soggetto passivo riconosce l’altrui diritto | Effetti: comincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione; il periodo precedente all’interruzione non conta più, non ha più valore //// Dopo il decorso A) è consentita la rinuncia; B) la prescrizione non opera automaticamente ma deve essere eccepita (opposta) dalla parte che vi ha interesse; C) il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione; D) I creditori possono sostituirsi al debitore e far valere la prescrizione; E) il caso del debitore che paga spontaneamente il debito prescritto s’inquadra nell’obbligazione naturale (comportante la soluti retentio) //// A.1-1) NOTA A MARGINE: PRESCRIZIONI PRESUNTIVE | Meccanismo di funzionamento Esistono casi in cui: A) si presume che il debito sia estinto; B) la presunzione di estinzione scatta trascorso un breve periodo di tempo, precisamente 6 mesi, 1 anno, 3 anni a seconda dei casi; vedasi artt. 2954, 2955, 2956 cc; C) la presunzione di estinzione è del tipo juris tantum – che ammette prova contraria – e non juris et de jure – che non ammette prova contraria; D) Conseguentemente: c.1) il debitore non deve fornire al creditore la prova dell’estinzione del debito; c.2) il creditore può fornire la prova contraria; c.3) il creditore non può ricorrere, però, a qualsiasi mezzo di prova come prova contraria; c.4) il creditore, precisamente, può ricorrere soltanto al giuramento decisorio che, come noto, è un espediente pericoloso; c.5) il creditore, se ha elementi da cui risulta la falsità del giuramento, potrà, successivamente, denunciare il debitore per il reato di falso giuramento | Nozione di estinzione Rientrano nel concetto tutti i modi, previsti dalla legge, di estinzione dell’obbligazione. Es.: pagamento – rimessione del debito | Prescrizione estintiva e prescrizione presuntiva I due istituti si differenziano: A) Prescrizione estintiva: opera sul terreno del diritto sostanziale; B) Prescrizione presuntiva: opera sul terreno del processo, riguarda il tema della prova; s’inquadra, come già detto, nell’istituto delle presunzioni ////// A.1-2) DECADENZA Nozione Produce l’estinzione di un diritto in virtù del fatto oggettivo del non compimento di una determinata attività entro il termine perentorio fissato dal legislatore o da clausola contrattuale; in pratica produce l’estinzione del diritto in virtù del mero decorso del tempo senza tenere da conto di circostanze soggettive, cause d’impedimento, situazione soggettive | Implica l’onere di esercitare il diritto o compiere un atto esclusivamente nel tempo prescritto dalla legge //// Decadenza legale e decadenza convenzionale Si distingue: A) Decadenza legale Quando il termine perentorio è fissato dal Legislatore | Istituto eccezionale | Le norme non sono suscettibili di applicazione analogica | Può essere stabilita: a.1) nell’interesse generale riguarda, cioè, i diritti indisponibili, es. i rapporti familiari | Regole: a.1.1) il regime legale è immodificabile; a.1.2) impossibile la rinunzia; 1.1.3) il giudice deve rilevarla d’ufficio; a.2) a tutela di un interesse individuale riguarda, cioè, i diritti disponibili, es. vendita, vizi occulti | Regole: a.2.1) Il regime legale è modificabile; a.2..2) Possibile la rinunzia B) Decadenza negoziale o convenzionale Quando il termine perentorio è fissato dalle parti (clausola contrattuale) | Riguarda, cioè, i diritti disponibili ma non deve rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto //// B) ATTI GIURIDICI UMANI //// Distinzioni A) Atti illeciti o, secondo il cc, fatti illeciti Atti, consapevoli e volontari, compiuti in violazione di doveri giuridici | Producono lesione del diritto soggettivo altrui | Richiedono: capacità d’intendere e di volere al momento dell’atto B) Atti non negoziali Atti leciti, consapevoli e volontari, i cui effetti sono disposti automaticamente dall’ordinamento al compimento dell’atto, senza avere alcun riguardo alla volontà di colui che li pone in essere, senza, cioè, avere riguardo al fatto che il soggetto agente miri a produrre specifici effetti giuridici, che la volontà del soggetto agente sia diretta (direzione della volontà) verso specifici effetti giuridici | Es.: intimazione ad adempiere > costituzione in mora. In pratica l’intimazione ad adempiere produce costituzione in mora automaticamente, senza riguardo a che la volontà dell’intimante sia diretta a produrre lo specifico effetto della costituzione in mora | Richiedono: capacità d’intendere e di volere al momento dell’atto C) Atti dovuti Atti leciti, consistono nell’adempimento di un obbligo | Si distinguono dai negozi giuridici in quanto non costituiscono esplicazione di autonomia privata D) Negozi giuridici Vedasi meglio appresso //// B.1) NEGOZI GIURIDICI Figura generale Il n.g. è una figura generale | E’ una figura elaborata dalla dottrina studiando figure giuridiche particolari di cui al codice civile come, per es., contratto, testamento, matrimonio Dati Trattasi di atti consapevoli e volontari | Trattasi di atti leciti | Trattasi di dichiarazioni e, cioè, atti diretti a comunicare ad altri la propria volontà, quindi dichiarazioni di volontà | //// Nozione, teorie A) Teoria tradizionale, dogma della volontà Questa teoria, di tipo individualistico, attribuisce importanza alla volontà del soggetto agente e ciò nel senso che l’effetto giuridico della dichiarazione non segue automaticamente al compimento dell’atto, si richiede, difatti, che la volontà del soggetto agente miri a produrre specifici effetti giuridici, che la volontà del soggetto agente sia diretta (direzione della volontà) verso specifici effetti giuridici B) teoria precettiva Afferma: a) che il negozio giuridico è una dichiarazione di volontà; b) che la volontà rilevante non è quella interna al soggetto agente ma quella che viene esternata, manifestata, portata all’esterno; assume rilevanza, cioè, ciò che il soggetto agente dice, scrive, dichiara esternamente; c) che il negozio giuridico è una dichiarazione, nel senso appena enunciato, con cui il soggetto agente, in virtù del potere dell’autonomia privata che l’ordinamento riconosce ai singoli soggetti, pone una disciplina, un precetto, una norma relativamente alla propria condotta; d) che, però, il potere dell’autonomia privata deve osservare la disciplina dettata dall’ordinamento e quindi gli effetti perseguiti dalle parti devono essere riconosciuti e garantiti dall’ordinamento; es.: lo scopo del negozio deve essere meritevole di tutela. //// NEGOZIO GIURIDICO E CONTRATTO Il cc: A) non contiene una disciplina del negozio giuridico in generale; questa figura, come detto sopra, è il frutto della elaborazione dottrinale; B) contiene la disciplina di vari negozi giuridici specifici come, per es., contratto (vedi appresso), testamento, matrimonio. //// FONTI DELLE OBBLIGAZIONI Sono: A) Figure generiche: A.1) Contratto; A.2) Atto illecito; B) Figure specifiche: B.1) Altri atti idonei a produrre rapporti obbligatori nei soli casi in cui tale idoneità sia stata riconosciuta dall’ordinamento; B.2) Altri fatti idonei a produrre rapporti obbligatori nei soli casi in cui tale idoneità sia stata riconosciuta dall’ordinamento come b.2..1) Obbligazioni da atto unilaterale; b.2..2) obbligazioni derivanti dalla legge come pagamento dell’indebito; gestione di affari altrui; arricchimento senza causa
Nel prossimo n° 2, Classificazione dei negozi giuridici e dei contratti