In via preliminare occorre stabilire una nozione di atti a titolo oneroso, atti a titolo gratuito e (spirito di) liberalità.
Secondo una definizione (Francesco GALGANO e Nadia ZORZI GALGANO, Diritto privato, 2018, 18a edizione, pag.256), atti a titolo oneroso sono quelli caratterizzati da uno scambio di prestazioni; prestazione da una parte, controprestazione dall’altra parte e l’una che trova giustificazione nell’altra. Provando ad adattare in questo solco di pensiero una autorevole dottrina tradizionale (Andrea TORRENTE, Manuale di diritto privato, 1962, pag.126), possiamo azzardare un quadro secondo cui si ha arricchimento o accrescimento del patrimonio di una parte che si realizza a fronte di una controprestazione – ad esempio, pagamento di un corrispettivo – a carico della stessa.
Secondo una definizione (F. GALGANO, op. cit., pag.256), atti a titolo gratuito sono quelli non caratterizzati da uno scambio di prestazioni e che, secondo autorevole dottrina tradizionale (A. TORRENTE, op. cit., pag.126), attuano l’arricchimento o accrescimento del patrimonio di una parte senza controprestazione – ad esempio, pagamento di un corrispettivo – a carico della stessa.
Sono liberalità gli atti caratterizzati dallo spirito di liberalità; questo richiede la sussistenza dei seguenti elementi: 1) assenza di costrizione giuridica o anche solo morale (come nel caso delle obbligazioni naturali che sono adempimento di doveri morali o sociali) e, quindi, libertà di una persona di manifestare la propria volontà; 2) interesse non patrimoniale del disponente (appresso come meglio precisato); 3) a questi due elementi, individuati da Galgano, ne aggiungerei, però, un terzo, individuato da A. Torrente (1962), e precisamente, arricchimento patrimoniale in assenza di corrispettivo.
Tanto premesso, possiamo abbozzare un quadro circa le interconnessioni fra le categorie come sopra definite.
Distinguiamo:
1.A) Atti a titolo gratuito che sono liberalità
1.B) Atti a titolo gratuito che non sono liberalità
Il criterio di distinzione è individuato da Galgano (op. cit., pag.977) attraverso il richiamo alla giurisprudenza che si è espressa sul punto. Questa ha posto l’attenzione sull’”interesse” che il disponente mira a perseguire. Si tratta di comprendere, cioè, se tale interesse è patrimoniale o no.
Precisamente:
— se l’interesse è non patrimoniale, l’atto è da ricondurre alla categoria A);
— se l’interesse è patrimoniale, l’atto è da sussumere nella categoria B). Come, ad esempio, nel caso di remissione del debito fatta dal socio alla società per soddisfare l’interesse patrimoniale di ridurre i debiti dell’ente o della fideiussione prestata dalla società controllante a favore della società controllata.
“Alla stregua” del menzionato criterio, pertanto, “si può decidere quando”, allargando l’area degli esempi, “un deposito o un mandato gratuito oppure un comodato siano o no da qualificare come atti di liberalità” (GALGANO, op. cit., pag.977).
Tanto premesso, distinguiamo meglio:
Sub A) Atti a titolo gratuito che sono liberalità
a.1) Donazione
E’ un atto tra vivi; è un contratto; necessita della forma solenne ad substantiam; è contratto consensuale; di regola con effetti reali; consiste in un dare o nell’assunzione di una obbligazione di dare (effetti obbligatori che, però, non sono la regola);
a.2) Testamento
E’ l’unico atto mortis causa
a.3) Liberalità atipiche
Trattasi di liberalità diverse dalla donazione o risultanti da atti diversi dalla donazione. Esempi:
— remissione del debito, atto unilaterale;
— stipulazione a favore del terzo, contratto;
— fideiussione verso il debitore principale, contratto.
Le liberalità atipiche sono equiparate alla donazione sotto i seguenti profili:
— azione di riduzione;
— norme sulla collazione;
— revocazione.
Sub B) Atti a titolo gratuito che non sono liberalità
Sul punto si rimanda al criterio di distinzione di cui sopra. Esempi:
— remissione del debito fatta dal socio alla società propria con l’intento – interesse patrimoniale – di ridurre i debiti dell’ente;
— fideiussione prestata dalla società controllante a favore della società controllata.
Ad onor di verità dobbiamo, però, rammentare autorevole dottrina tradizione secondo cui, affinchè un atto a titolo gratuito possa essere qualificato come donazione, occorre la insussistenza di uno scambio e la sussistenza, per un verso, dell’assenza di corrispettivo a carico di una parte, e, per altro verso, dell’arricchimento della stessa parte (Andrea TORRENTE, op. cit., pag.801).
- C) Atti a titolo oneroso che sono liberalità
E’ il caso del contratto mixtum cum donatione; esempio, la vendita ad un prezzo inferiore al valore di mercato.