Dal 2 al 15 settembre 2019 banche, poste e altri intermediari finanziari hanno cominciato a comunicare all’UIF le operazioni con movimentazioni di denaro contante, di importo pari o superiore a 10.000 euro, poste in essere dai singoli soggetti. Al fine di evitare intenti elusivi e quindi il “frazionamento” dei singoli movimenti, l’articolo 3 del provvedimento dell’UIF del 28 marzo 2019, prevede l’obbligo di prendere in considerazione anche le movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 1.000 euro, a condizione che nello stesso mese sia raggiunta o superata la soglia complessiva di 10.000 euro.
Le banche, ma più in generale gli intermediari finanziari, dovranno comunicare le movimentazioni all’UIF – Ufficio per l’informazione finanziaria della Banca d’Italia. Il primo invio è stato effettuato entro il 15 settembre 2019 e conterrà le comunicazioni concernenti le operazioni oltre limite effettuate nei mesi da aprile a luglio 2019. Invece, da ottobre in poi la comunicazione avrà luogo con decorrenza mensile.
Soggetti interessati dall’obbligo di comunicazione Il provvedimento pubblicato dall’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia del 28 marzo 2019 – che recepisce le novità in maniera di antiriciclaggio – contiene l’elenco dei soggetti nei cui confronti verranno effettuati i controlli, le regole e le tempistiche da seguire. I destinatari del Provvedimento sono:
- le banche;
- gli istituti di moneta elettronica (IMEL);
- gli istituti di pagamento (IP);
- le succursali insediate in Italia degli intermediari indicati alle lettere precedenti, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo;
- le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del Decreto Antiriciclaggio ;
- Poste Italiane S.p.A.
Saranno sottoposti a controlli e verifiche non solo i clienti ritenuti sospetti, ma anche tutti quei soggetti che effettueranno operazioni occasionali, difficilmente riconducibili a rapporti continuativi in essere, nonché le operazioni eseguite dallo stesso soggetto in qualità di cliente o di esecutore, in quanto le operazioni effettuate dall’esecutore sono imputate al cliente in nome e per conto del soggetto per il quale ha operato.
Il fine ultimo dei controlli sul contante non è solo quello di recepire la normativa antiriciclaggio, ma, soprattutto, quello di prevenire l’evasione fiscale, intensificando così i controlli della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate. Questo perché l’uso di importi elevati di contanti fa presumere che le somme utilizzate o ricevute siano relative ad attività illecite, tra cui il lavoro nero e irregolare.
L’ABI ha più volte precisato, con numerose circolari, che il prelievo del denaro contante superiore all’anzidetto limite non integra alcuna violazione in quanto non equivale al trasferimento di una somma di denaro ad un soggetto terzo. Il comportamento descritto continuerà ad essere regolare anche se dovesse essere raggiunta o superata la soglia di 10.000 euro, tuttavia l’istituto di credito sarà obbligato ad effettuare la nuova comunicazione. Non conseguirà l’irrogazione di alcuna sanzione, ma il soggetto che ha movimentato la somma di denaro contante superando i predetti limiti finirà sotto la “lente di ingrandimento” ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio.
La prima trasmissione delle comunicazioni oggettive è già avvenuta a partire dal 1° settembre 2019. L’inoltro delle comunicazioni oggettive sarà possibile dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento della segnalazione ed entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento.
Il limite è completamente scollegato ed è fondato su presupposti diversi da quello che fa scattare l’infrazione nelle ipotesi di trasferimento di denaro contante, in favore di soggetti terzi ed indipendentemente dalla causa, di importi pari o superiori a 3.000 euro valido fino al 30.6.2020.
L’articolo 18 del DL n.124/2019 detta nuove disposizioni volte modificare il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Tale articolo ridefinisce:
- la soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche;
- la soglia per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti, iscritti in una specifica sezione, i quali esercitano professionalmente nei confronti del pubblico dell’attività di cambiavalute.
Oltre a modificare i limiti di utilizzo del contante, il decreto fiscale è intervenuto anche sulla disciplina sanzionatoria (art. 63, D.Lgs. n. 231/2007) la quale prevede che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui si discute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:
– da 3.000 euro a 50.000 euro, per le violazioni commesse e contestate sino al 30 giugno 2020;
– da 2.000 euro a 50.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
– da 1.000 euro a 50.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022.