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Progetto “Aversa Diversa: 1° Cultura, 2° Turismo”

Progetto Aversa Diversa
 

Diritto | Fisco
De Littera Forensis Roberto Giovanni Aloisio *

1 – Riposto in un cassetto, ho trovato uno scritto difensivo donatomi anni or sono da uno di quei abili avvocati di provincia presso cui spesso si rinserra una saggezza giuridica, invisibile ai   più.   Si tratta   di   una   memoria   di   Cassazione, relativa   ad   una   vicenda   alquanto   singolare   per   il   tema   trattato   (che   qui   non interessa).

Rilevante appare – ai fini del discorso che qui tratteggeremo – l’esordio di quello scritto depositato in vista di un’udienza in camera di consiglio, in ragione della manifesta fondatezza del ricorso avversario.

Segnalo al lettore – come  cornice di riferimento del racconto  –  che  il ricorso  per   cassazione  era stato  particolarmente  elaborato (ricco di riferimenti normativi e  giurisprudenziali), mentre il controricorso era agile nella struttura, svolto con nonchalance (apparendo al difensore del resistente inconsistente la tesi sviluppata dal ricorrente).

Il ricorso veniva trattato in “camera caritatis” per manifesta fondatezza dello stesso e, in tal guisa, era stata depositata e notificata alle parti la relazione del Consigliere a ciò deputato.

Preoccupato della sottovalutazione dei problèmata che così efficacemente avevano indotto il Consigliere relatore a proporre al Collegio l’accoglimento del ricorso, l’Avvocato del resistente esordiva nella memoria con queste parole: “la difesa della resistente si è avveduta di aver sottovalutato le quaestiones juris oggi al   vaglio   delle   Sezioni   Unite   della   Suprema   Corte:   una   sorta   d’ingenua disattenzione (potrebbe dirsi), che ha trovato il solo conforto nelle meditazioni di Epstein, personaggio chiave in ‘Atlante Occidentale’ di Del Giudice, quando capisce   ‘che   le   cose   più   importanti   avvengono   nella   distrazione,   non   nella concentrazione e aveva imparato la necessità di distrarsi’. In questa sede, pur tuttavia, nessuno sarebbe disposto ad offrire generose indulgenze alle distrazioni ed è  giusto   che si  esigano   da   parte   della   Suprema Corte attente   e  corrette argomentazioni da parte degli avvocati (…) che abbiano almeno l’aspirazione prosastica ad attenersi ai valori che Italo Calvino auspicò che fossero preservati nel millennio a venire (purtroppo ciò che accadde dopo la morte del grand homme de pensèe)”.

L’esito   del   giudizio   decretato   dalla   Corte   fu   nel   senso   del   rigetto   del ricorso per manifesta infondatezza.

2 – Questi pochi righi ci consentono di far partire la breve riflessione sullo stile della scrittura forense.

Cosa ci insegna quell’avvocato di provincia?

Credo,   innanzi   tutto,   che   il   prologo   di   quella   memoria   individui esattamente un maestro della scrittura, che tutti gli avvocati potrebbero assumere come guida nelle narrazioni difensive: Italo Calvino.

Nella   sua   opera   (postuma)  ‘Lezioni   americane’  –  contenente la riproduzione   scritta   delle sei conversazioni  tenute nell’anno 1984 nell’Università di Harvard – l’abile letterato esibisce i cinque canoni del genere letterario (leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità), ai quali ognuno di noi potrebbe far capo nell’esecuzione di un testo scritto: in tal senso anche la letteratura  forense   è,  per  l’appunto,  letteratura,  cioè  scrittura   còlta  a  tutti   gli effetti,  e Giuseppe  Capograssi,  nelle sue numerose   opere   filosofico-giuridiche, considera il diritto come scienza strettamente collegata, se non aderente, al vivere quotidiano,   essendo   una   delle   forme   di   pensiero   che   si   esprime   attraverso   il linguaggio comune.

Un’ulteriore segnalazione merita di essere fatta in ordine agli studi dedicati al   linguaggio,   svolti   dal   filosofo   inglese   Paul   Grice,   il   quale,   riportando   alla superficie le categorie kantiane, elabora le cosiddette ‘massime conversazionali’ per mezzo di quattro punti fondamentali, riguardanti il conversare fra individui

1 – Quantità:  “fornisci   la  dose necessaria di   informazione, né   troppa né   troppo poca”;

2 – Qualità: “sii sincero fornendo informazioni vere sulla base di ciò che sai”

3 – Relazione: “cerca di essere pertinente il più possibile, seguendo un percorso basato sul ragionamento logico;

4 – Modalità: “sii chiaro, esprimendoti in modo attinente e non ambiguo”.

3 – Da questo momento in avanti la nostra attenzione sarà concentrata sugli scritti difensivi civilistici (ma il discorso non cambierebbe di molto per quelli di natura penale,   amministrativa,   tributaria   etc.)   e, in tal guisa, credo che gli Avvocati dovrebbero essere pervasi dal sentimento della leggerezza, che consiste nel “togliere peso alla struttura del racconto e al linguaggio” (Calv. p. 5) : “una leggerezza della pensosità”, diversa e opposta alla “leggerezza della frivolezza”; anzi, la leggerezza pensosa può far apparire la frivolezza come pesante e opaca” (Calvino, op. cit.12). La leggerezza di cui qui si parla non è genericità o, peggio, superficialità, ma è un composto che “si   associa   con   la   precisazione   e   la determinazione, non con la vaghezza o l’abbandono al caso” (Calvino, p. 17, Lezioni   americane,  Mondadori,   2000);  una   sorta   di   ‘semplicità’  di sottofondo, dunque, data dalla capacità di rendere sobrio anche ciò che ha una natura   intrinsecamente   complessa;   in   tal   senso  si   segnala   una   massima   molto attinente di Gustave Flaubert quando afferma che “il vero problema dello scrivere non è tanto di sapere ciò che dobbiamo mettere nella pagina, ma ciò che da questa dobbiamo togliere”.  Mi sembra che, seguendo questo canone, si ha un buon inizio letterario, perché si ben predispone l’animo e la mente del giudice, che della controversia  è   l’arbitro  imparziale,  saggio  e,  talvolta,  còlto:  sul   versante giudiziario,  l’ultima parola spetta, per fortuna degli abitatori del mondo pratico, alla Corte  di  Cassazione,  appunto  detta   Suprema,  ché  non  solo dice  qual  è il diritto esatto, applicabile al caso, ma deve svolgere (si potrebbe osare di dire) tutti gli sforzi tecnici in vista della realizzazione del valore ultimo del processo: la Giustizia.  

Così   si   esprime   il   dato   normativo   che   trova   il   suo  proprium  nella proposizione sintattica nell’enunciato di cui all’articolo 24 (Costituzione), il quale -nell’asserire che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” – consacra la Giustizia quale valore fondamentale che deve ispirare e guidare tutto l’Ordinamento giuridico, in ogni suo manifestarsi: ciò è tanto vero che il testo costituzionale, poco più avanti, sottolinea come il valore del “giusto”, di cui si sta discorrendo, è amministrato in nome del popolo e per mano di un organismo appositamente istituito, ovverosia la Magistratura, collocata in una (non casuale) posizione di autonomia ed indipendenza da ogni altro potere. In tale senso  è  improntato tutto  l’apparato   normativo   previsto del  Regio  Decreto risalente al 1941, istitutivo dell’Ordinamento Giudiziario, che è dato dall’insieme di princìpi, regole e procedure che governano il potere giudiziario.

Questo   medesimo   valore   (la   Giustizia)   pervade   l’Avvocatura   (come professione e  come   ceto) e,  in tal  senso,  deponeva  il già  abrogato  (dal CNF) preambolo   del   Codice   deontologico   forense  il   quale   –  nell’affermare   che “l’avvocato   esercita   la   propria   attività   in   piena   libertà,   autonomia   e indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza   delle   leggi   e   contribuendo   in   tal   modo   all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia” – creava  un ponte di coerenza fra l’attività   difensiva  e  i  princìpi,  derivati  dai   valori,  che  ispirano  l’ordinamento giuridico, la stessa comunità e, in modo ancor più primordiale, l’umano vivere.

Leggerezza è valore e i valori (come le clausole generali) non si lasciano scolpire  sulla  pietra;   il   linguaggio   può  solo  tentare  di  lambirne   i   contorni,  di tratteggiare i chiaroscuri, di mettere in luce le ombre e di mettere in ombra il fulgore, di definirla in negativo, senza comunque riuscire ad entrare nel “centro di gravità permanente”, perché lì c’è il mistero e, dove v’è mistero, deve calare il silenzio. Ciò che è certo è che il valore di la Giustizia è dato assiomatico e, come tale,   (per   dirla   con   i   matematici)   non   deve   essere   dimostrato,   perché   x=x.

L’assioma, infatti, per essere tale non è mai lambito dal dubbio e, nel caso di specie, la Giustizia è dogma di fede e qualsiasi piccolo dubbio ne distruggerebbe, d’un sol tratto, il mistero, su cui vi sono pagine memorabili di Salvatore Satta.

Il tema della Giustizia da  Nicolò Lipari, il quale dice: “è (…) ricorrente l’affermazione che nel nostro Paese la giustizia sia mortificata e umiliata. (…) Nella prospettiva qui proposta la giustizia viene pensata non in una sua astratta dimensione filosofica, ma esclusivamente come predicato necessario del diritto, come condizione ineludibile del valere del diritto come valore” (N.L., Perché in Italia non si crede più nella giustizia, in Studium, 2014).

4 – La rapidità è un altro canone fondamentale della letteratura forense e giudiziaria.

La rapidità nello scrivere vuol dire:

a) non perdere tempo con se stesso;

b) non farlo perdere al giudice e all’avversario.

4.1- Il secondo aspetto è il più agevole da descrivere, perché affonda le sue radici innanzitutto nell’educazione  e nel rispetto dell’altrui ruolo: scrivere una difesa   farraginosa   e   inutilmente   complessa   significa   imporre   un   grado   di attenzione non proporzionato a ciò che più semplicemente la narrazione dovrebbe descrivere. Del resto vi sono visibili insofferenze verso gli scritti “liturgici” che esprimono in cento pagine ciò che potrebbe essere contenuto in cinque: “un’altra tendenza degli avvocati civilisti è di affidare le loro argomentazioni difensive a un periodare molto lungo, infoltito da precisazioni pleonastiche ed espressioni ridondanti, tributarie di vezzi linguistici sedimentati nel corso del tempo” (G. Conte, Il linguaggio della difesa civile, in Lingua e diritto a cura di A. Mariani Marini e F. Bambi, Pisa, University Press, 2013, p. 44).

Si badi bene ad un dettaglio non trascurabile:  la  brevitas  di cui qui si discorre, deve poggiare sull’abundantia  scientiae, atta a creare stabilità, solidità, compattezza e completezza all’elaborato finale: parliamo della “sintesi”,  che non deve tramutarsi in discorso claudicante, incompleto o carente, bensì sapiente e partecipato.

Non voglio essere riduttivo e capisco che vi sono momenti difensivi che richiedono ben più (anche) di cento pagine: quando ciò accada, ci si deve chiedere quanta materia inutile occorre eliminare, prima di licenziare il testo; rilevante è il proposito  ogni  volta   che   si   scrive   qualcosa  di  contenere   nei   minimi   termini (generalmente bastano, per esperienza, venti pagine) lo scritto che per avventura occorre redigere.

4.2- Più complessa è l’esigenza per un avvocato di “non perdere tempo”.

Sotto questo angolo riflessivo, il ceto forense si trova tra Scilla e Cariddi: non  essere   superficiale  da  un  lato,  ma  essere rapido nell’esecuzione del testo (dopo aver pensato).

Il pensiero giuridico si articola in una serie di passaggi che si lasciano raccontare, scanditi in tre passaggi: leggere (la sentenza da impugnare, lo scritto avversario cui replicare), ascoltare la parte, studiare i testi dei dottori della legge, scrutinare la   giurisprudenza;   attraverso  questi   passaggi   fattuali   nasce l’elaborazione del pensiero (tracciato su carta).

Questo è il lavoro di base (reale) su cui s’innesta un quid immateriale della mente:  l’intuito giuridico, qualità che hanno “quasi” tutti gli avvocati e che si distribuisce per quantità ineguali, svolgendo qui “la natura” un ruolo aristocratico selettivo (non condizionabile da influenze sconvenienti).

Orbene il lavoro qui descritto richiede un tempo incomprimibile e la sua ampiezza   dipende   dal   grado   di   perfettibilità   che   si   vuole   raggiungere   nella redazione di uno scritto e dalle capacità che lo scrittore ha nell’esecuzione di ciò che la sua mente è stata capace di elaborare.

Ciò che può dirsi certo è che l’esecuzione dell’opus  deve essere rapida, perché   –   come   dice   Calvino   –   “più   tempo   risparmiamo,  più  tempo   potremo perdere”   e,   come   ognuno   sa,   “il   tempo   è   la   ricchezza   di   cui   siamo   avari” (Calvino, op. cit., p. 45).

Questo ultimo concetto viene descritto da Calvino con una storiella che merita di  essere riproposta al  lettore: “tra le molte  virtù di Chuang-Tzu c’era l’abilità nel disegno. Il re gli chiese il disegno di un granchio. Chuang-Tzu disse che aveva bisogno di cinque anni di tempo e d’una villa con dodici servitori. Dopo cinque anni il disegno non era ancora cominciato. ‘Ho bisogno di altri cinque anni’ disse Chuang-Tzu. Il re glieli accordò. Allo scadere dei dieci anni, Chuang-Tzu prese il pennello e in un istante, con un solo gesto, disegnò un granchio, il più perfetto granchio che si fosse mai visto”  (I. Calvino,  Lezioni americane, Mondadori, 2000, p. 62).

Ora qui mi fermo sulla narrazione delle  Lezioni americane, perché non vorrei che mi venisse mosso anche il rimprovero di ripetere ciò che altri hanno così bene affabulato; aggiungo solo una notazione finale riferita alla chiarezza. Il quesito che qui mi pongo è se la ‘chiarezza’ segue o precede la ‘rapidità’: si riesce ad esser chiari poiché si è stati rapidi, o si è rapidi perché v’è chiarezza a monte? Ebbene, credo che non sia possibile essere agili e veloci se di fondo non c’è limpidezza: una trasparenza in grado di eliminare i possibili equivoci accaduti o potenzialmente accadibili.

A conclusione di quest’ultimo discorso e con un’utile funzione di riepilogo, mi limito a richiamare la formula del filosofo greco Demetrio quando dice: “non dire poche cose con molte parole, ma molte cose con poche parole”.

5 – Vorrei invece, nello scenario conclusivo di questo scritto, svolgere due cenni: a) sull’arte  dello   scrivere   di   diritto; b) e sulla  cultura  necessaria per scriverne.

5.1- Come si riconosce universalmente, lo scritto difensivo s’incentra sul modo di   argomentare   che,   prima   di   essere   tale,   passa   dalla   scienza dell’argomentazione (scienza come  technè, di cui gli Avvocati italiani possono dirsi  maestri, per una semplice ragione, perché la loro mobilità di pensiero si radica nel senso proprio del termine “radice” nella cultura del mondo greco – romano); il riferimento, in verità, si aggancia ad un ben più ampio concetto legato alla lunga disquisizione sulla dialettica, intesa propriamente come arte dialogica, affrontata   da   molti   filosofi   a   partire   da   Parmenide   e   Zenone   di   Elea. Per Aristotele, inoltre, l’arte del dialogare si lega strettamente al concetto di opinione probabile ossia ad un iter che poggia le basi proprie su un ragionamento ‘umano’ (e quindi fallibile per definizione). Collegato   al   pensiero   di   Aristotele   è   quello   di   Hegel   in   merito   alla dialettica vista come strumento per raggiungere la verità, in un processo articolato in tre tappe: Hegel pone in stretto collegamento “dialettica e verità”, elaborando un iter dinamico in tre momenti: tesi (l’essere delle cose per come esse appaiono essere) antitesi (ciò che è diverso e si contrappone all’essere) e sintesi (l’unione e la   composizione   dell’essere   e   del   non   essere,   e   cioè   dei   due   elementi   in contraddizione); attraverso il passaggio finale, ovvero la sintesi, si giunge ad un divenire che vuole,  in verità, tramutare l’originaria negazione espressa dal  non-essere (antitesi) in affermazione dell’essere (tesi).

Coloro che hanno letto alcune opere di Aristotele (‘La Metafisica’, ‘Ethica Nicomachea’,   ‘De   interpretazione’,   ‘De   generatione   et   corruptione’)   o   di Cicerone (‘De Oratore’, ‘De senectute’, ‘De amicitia’, ‘De officiis’), si rendono conto che le loro pagine (inconsapevolmente o consapevolmente) soggiacciono a regole che ormai fanno parte di un bagaglio culturale “innato” (perché ereditato dai padri del pensiero). L’inconsapevolezza svanisce per chi, dalle letture dei classici del pensiero occidentale, abbia tratto i canoni logici, che guidano  la penna  nella trattazione degli   argomenti.   Vengono   così   alla   luce   vere   e   proprie   opere   scientifiche sull’argomentazione, quali quelle – per citarne solo  alcune  – di Roland Barthes (‘Il grado zero della scrittura’, ‘Il piacere del testo’, ‘Variazioni sulla scrittura’) nonché  di  Chaim  Perelman   e  Lucie   Olbrechts-Tyteca   (‘Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica.’).

L’argomentazione diviene “arte” solo quando lo scrittore abbia il dominio delle parole e delle regole per metterle insieme: allora si giunge ad un più alto livello di espressione del pensiero, che è meritevole di essere ascoltato o letto.

Qual è lo scopo che lo scritto difensivo dovrebbe perseguire?

La   risposta   corrente   a   questa   domanda   pare   essere   condensata   nella seguente perifrasi: l’argomentare deve  persuadere  il destinatario del messaggio (nel caso del diritto, il giudice).

L’assunto non è un assioma o, meglio, lo può divenire solo a condizione che si connoti di contenuti ben più specifici, che non sono rappresentate solo dalle le regole tecniche del lessico giuridico.

E’ risaputo che l’enunciato della norma è soltanto il punto di partenza del ragionamento giuridico, non l’approdo. Quest’ultimo è il risultato dell’utilizzo di altre norme sull’interpretazione (anch’esse da interpretare), della valorizzazione dei principi e del rispetto dei valori.  Dei   valori   si   può   indicare   ove   poterli   rintracciare:   per   il   nostro ordinamento, i loci sono costituiti dalla Costituzione, dalla Carta di Nizza e dalla Carta dei diritti e delle libertà fondamentali.

Codesta cornice di riferimento normativo consente di poter dire quale sia il fine  (persuasivo)   dell’oratore   come   dello  scrittore  (di   diritto);  prima   però   una precisazione:  l’attività oratoria e la scrittura fanno parte del genus loquendi; più nello specifico, si potrebbe dire, con le parole dello scrittore e aforista francese Jules Renard, che “scrivere è un modo di parlare senza essere interrotto”.

* * *

Ebbene, qual è il fine ‘giuridico’ di questo parlare?

Non   può   essere   il   mero   convincere   il   giudice: ciò si desume irrefutabilmente dalla schietta constatazione che tutti rifiuterebbero di credere che sia un “valore” il fenomeno (del tutto accidentale) di convincere qualcuno con argomenti falsi, o peggio insulsi, o peggio ancora disadattati e patologici.

Se questo può dirsi un assioma in negativo (-α≠α), allora dovremmo essere certi che l’arte della persuasione, propriamente detta,  deve contenere un nucleo stabile per essere   finalizzato alla realizzazione di un dogma,  quello della “Giustizia”.

Quest’ultima abbraccia e coinvolge, in prima linea, i Giudici, perché essi ne sono i servi (servi legis sumus quia iustitia fiat). La   conferma   di   diritto   positivo   dell’enunciazione   si   ricava   dagli   atti normativi più sopra richiamati (art.24 Cost.), dal complesso normativo previsto dall’Ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) e dal Preambolo del Codice deontologico forense (nella versione abrogata).

5.2 –  Per   ciò   che   concerne   la   qualità   di   uno   scritto,  è   forse  facilmente deducibile ciò che determina il  discrimemen  tra un elaborato esaustivo, ricco e circostanziato, rispetto ad altro incompleto, carente ed impreciso: conoscenza e cultura sono gli elementi necessari e non eliminabili per dare alla luce un prodotto di qualità; anzi, più precisamente, è l’elemento   culturale  che pone le basi per parlare di arte dello scrivere: efficace è l’aforisma di Goethe secondo cui, “se sai leggere devi capire; se sai scrivere devi sapere qualcosa”.

Il termine “cultura” abbraccia diversi concetti: cultura significa, anzitutto, padronanza della sintassi e della grammatica italiana; significa altresì conoscenza del   significato   esatto   delle   parole   ed   uso   corretto   delle   stesse   (si   pensi   alla differenza di significato che intercorre tra paura e timore, ira e severità, grazia e miracolo, saggezza e sapienza, ironia e autoironia, tutti affini, ma non identici); significa   conoscenza   tecnica   dell’ancor   più   specifico   linguaggio   giuridico; significa, ancora, conoscenza della storicizzazione dei concetti di diritto. In tale  prospettiva,  il pensiero  corre ad un lavoro di  Aurelio Gentili in merito ad una conoscenza che deve necessariamente abbracciare tutto il diritto per potersi   accennare   ad   un   concetto   di   diritto   che   possa   assumere   sembianze culturali, dove conoscenza significa storia, anatomia, motivazione ed evoluzione del   diritto;   un   sapere   giuridico   legato   al   solo   passato   storico   significherebbe percorrere quelle “strade del quartiere in cui viviamo: sono note e rassicuranti, ma non portano lontano”.  (A. Gentili,  Il diritto come discorso, Giuffrè Editore, 2013, p. 131).

Entra qui in gioco anche il discorso legato all’attività di interpretazione del dato normativo: basti pensare all’opera interpretativa gravante sull’avvocato nel momento in cui si trova dinanzi ad un problema pratico risolvibile attraverso il modellamento della fattispecie concreta su quella astratta (prevista dal legislatore) e   viceversa. Quest’ultima   tipologia   sussuntiva   è   attività   di   produzione   che risponde   ugualmente,   come   accade nel caso dello scienziato ‘puro’ di diritto, all’interrogativo inerente il quid juris, solo attraverso una modalità differente chepassa attraverso un dato puramente pratico, per giungere ad un astrattismo, ad un dato teorico; ecco che ha senso citare la distinzione fra scienza giuridica e prassi forense,  distinzione che viene sinteticamente descritta come   segue: “la supremazia della scienza giuridica sulla prassi forense nell’opinione corrente è sempre consistita in questo: l’avvocato fornisce  soluzioni furbe, lo scienziato soluzioni giuste”. (Gentili, op. cit., p. 168).

La cultura può abbracciare anche àmbiti del sapere diversi rispetto a quelli legati in modo diretto al mondo del diritto e così anche una buona conoscenza della filosofia rende possibile l’uso di questa fonte del sapere per fini di diritto e di giustizia; così dicasi anche per l’economia, la sociologia e, perché no, anche la matematica   e   la   logica   matematica   possono   svolgere   questa   funzione   di integrazione ed arricchimento  in particolare per quel che concerne  in chiave di esattezza della soluzione giuridica.

6 –  E   dunque,  cosa   serve   all’argomentazione   perché   persuada   della fondatezza della ragione del diritto che si postula in giudizio?

L’instrumentum è costituito dalla verità; la verità (αλή εια) che nel pensiero greco antico   si   soleva   distinguere   dall’opinione   (δόξα),   sulla   scia   delle riflessioni condotte   da   Parmenide,   il   quale   soleva riporre  piena  fiducia su di  un  sapere desunto completamente dalla ragione anziché dai sensi.

Orbene  sul  valore di verità  non sono poche le riflessioni da svolgere ed emblematico, in tal senso, è il libro di Michele Taruffo (La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti), di cui si riportano di seguito alcuni significativi brani: “ogni enunciato relativo ad accadimenti del mondo reale è vero o è falso in sé in funzione dell’esistenza di questi accadimenti nel mondo reale. In sostanza, è la realtà a determinare la verità o la falsità delle narrazioni che la descrivono. (…) Il punto essenziale è che ogni enunciato fattuale è vero o falso in sé, in funzione   dell’esistenza   o   inesistenza   dell’evento   che   descrive.   (…)   la   realtà esterna esiste e costituisce il metro di misura (…) che determina la verità o la falsità degli enunciati che se ne occupano. (p. 78) (…) la verità di un enunciato è determinata dalla realtà degli accadimenti che quell’enunciato descrive. Se così non fosse  (…)  si giungerebbe   alla  conclusione paradossale che vi sarebbero infiniti concetti di   verità,   tutti   sostanzialmente   equivalenti”  (M.   Taruffo,  La semplice verità, Editori Laterza, p. 81, 2009)

La conquista della verità in ambito processuale è sinonimo di Giustizia, laddove “la giustizia, come la verità (…) si lascia intravedere quando il pensiero e il linguaggio si aprono a una riflessione profonda e onesta, stimolata (…) dal pensiero e dal linguaggio che la Letteratura sa mettere a disposizione” (AA.VV., Giustizia e Letteratura I, Vita e Pensiero Editori, 2012, p. XXXVI): una soluzione giuridica corretta, assunta secondo diritto, è, in effetti, anche una decisione vera e giusta, sorretta dalla massima  richiamata   da   Luigi   Ferrajoli:   “veritas non auctoritas facit iudicium”   (L.  Ferrajoli,  Principia iuris,   Laterza-Bari,   2007,  p.876); ciò è confermato anche da Benedetto Croce quando scrive che “la verità (…) è la madre della giustizia” ed “è, nella ricerca, a capo della scala degli errori (…) Ricercare vale, insomma, percorrere la scala degli errori”. (B. Croce, Logica come scienza del concetto puro, Laterza-Bari, 1981, pp. 275-278).

* * *

Ci si potrebbe a questo punto porre una domanda ulteriore: che cos’è la verità per l’avvocato? La verità suppone (a monte) una “buona volontà”, umile ma non pigra, che nella sua laboriosa operosità voglia approssimarsi alla conoscenza del dato nella sua umanità fenomenica; è insomma la  metodica conoscitiva che utilizza  gran parte dell’Avvocatura nel condurre le battaglie processuali. Riflettendo su questo ruolo (quello di avvocato) ci si rende conto che il compito di questi è di ricostruire i fatti nella prospettiva della parte ed in ciò è  il senso dell’esercizio effettivo della difesa del cliente.

* * *

Viene   allora   da   domandarsi  qual   è   l’obiettivo   cui   deve   tendere   il difensore? È quello del raggiungere la verità?

L’avvocato deve, certamente, svolgere la propria funzione di tutore degli interessi del   soggetto   che   si   affida   alle   sue   cure,   con   l’ausilio   di   un   filtro fondamentale, ovvero la capacità di critica, sinonimo di consapevolezza.

Ciò detto, però, si faccia attenzione ad un dato importante: l’avvocato non si tramuta mai in un freddo inquisitore che intende giungere al vero costi quel che costi, ma deve rimanere “confessore” della parte, il che implica che egli tenderà sempre a palesare le verità che la parte vuole rivelare: tanto è vero che l’avvocato non è obbligato a dire la verità ed il suo ruolo nulla ha a che vedere con quello di testimone,  il quale  invece, giura di   dichiarare il  vero; l’avvocato  è,  viceversa, vincolato al segreto e il suo obiettivo è quello di tutelare interessi e diritti (a volte anche fondamentali) del cittadino, in  ragione della   faziosità  istituzionale,  anzi costituzionale (art. 24 Cost.), che gli è propria.  Quanto appena detto non vuole dirottare verso mete pericolose ed errate: all’avvocato è fatto divieto di alterare la verità fattuale e ciò è detto a chiare lettere da Franco Cipriani: “per gli avvocati, ‘imbrogliare le carte non significa e non può significare barare o mentire, bensì, più semplicemente, metterle in un ordine che possa tornare utile al proprio cliente” (F. Cipriani, L’avvocato e la Verità, in Rivista ‘La previdenza forense’, 2003, n. 3, p. 223). 

In conclusione l’avvocato si limita a svelare la verità della parte, verità che potrà essere oggetto di conferma o smentita da parte del giudice, il quale tenta il recupero di una  verità oggettiva, terza, completa, imparziale e neutrale,  sulla base, naturalmente, del   materiale   fornito   dagli   avvocati (mai   attraverso una ricerca autonoma), operando scelte destinate ad assumere il ruolo di protagonista sulla scena processuale.

Si potrebbe a questo punto credere che la verità rivelata dal giudice sia assoluta, dimenticando, erroneamente ed ingenuamente, che di verità assoluta non è possibile parlare nella nostra realtà umana (relativa e perciò limitata) e chissà che non sia una fortuna trattandosi di ‘entità’ (la verità stessa) da utilizzarsi con molta prudenza: Jorge Luis Borges ci invita a “non esagerare il culto della verità: non c’è uomo che alla fine d’una giornata non abbia mentito, a ragione, molte volte”.   (J. L. Borges, Elogio   dell’ombra,   Einaudi-Torino, 1998, p.101 da Frammenti di un Vangelo apocrifo). Da questi passaggi affrettati, sembra possa dirsi che la fisionomia della verità   cambia   di   aspetto:   è,   per   l’avvocato   più  strumento  che  valore  (da perseguire), strumento che si pone in posizione subordinata rispetto al diritto che da mezzo assume le sembianze di valore.

Il discorso potrebbe inoltre cadere, quasi in una successione logica, in un campo di riflessione più ampio, che spezza il perimetro meramente processuale, travalicando   il   limite   segnato   dalle   mura   di   un’aula   di   tribunale:   viene   in considerazione il rapporto intercorrente tra verità e regime democratico (vigente nel   nostro   ordinamento);   democrazia   vista   quale   presupposto   necessario   per discutere   di quella   ‘fiducia’   che  il   cittadino   dovrebbe   riporre   in   uno Stato  di diritto, fiducia che si rintraccia nella professione forense, essendo quest’ultima uno  degli  specchi  nei   quali  è  possibile  scorgere  l’immagine  fedele,  in   quanto riflessa, di quella stessa democrazia presupposta. In tal senso si torna al discorso sulla littera forensis  e allo stile comprensibile e fluido che essa deve mantenere vivo, proprio per il tipo di attività svolta dall’avvocato stesso: tutela, lavoro di riflessione in molti casi estremamente meticoloso, risoluzione di cavilli giuridici; senza contare gli indesiderati eventi che possono abbinarsi per una giustificabile carenza di sonno! L’avvocato quindi è sciolto dall’obbligo di verità, perché il giuramento che egli presta è quello di esercitare i doveri professionali con lealtà, onestà e decoro nell’interesse della giustizia, sempre, però, nell’ottica della parzialità della parte; nella professione forense l’obbligo del segreto non è semplicemente un obbligo, ma si erge su di un gradino più elevato, acquisendo identità di valore: il segreto, anzi, diviene ‘valore dei valori’ essendo un bacino contenente  le  verità, ed ecco perché si è parlato  della verità  come  strumento. Il segreto  è  un  valore-dovere (forense),   non   un   privilegio   spettante   ad   una   minoranza;   esso   è   un   peso onerosissimo che grava sull’Avvocatura e serve a proteggere il bene più alto della persona: il valore della libertà di coscienza.

* * *

Altra domanda: cosa sta a significare la norma deontologica contenuta nell’art. 14 del Codice Deontologico Forense titolato ‘dovere di verità’? La norma, come balza all’evidenza, non parla mai di obbligo ma di dovere: qual è la differenza?  Sfogliando   in particolare L’enciclopedia   del   diritto,   ci   si   rende   ben   conto dell’esistenza, nella realtà giuridica, di situazioni nelle quali diritto e obbligo non si  presentano  come due  diverse   ed  opposte   facce  della   stessa medaglia,  bensì come  due facce, meglio   due aspetti, della   medesima medaglia e  l’esempio, in quest’ultimo caso, è dato dalla categoria dei ‘poteri-doveri’; il cosiddetto obbligo risulta essere ‘estrazione’ proveniente da una miniera ben più ampia, data dalla vasta categoria del dovere, nel momento in cui viene a sussistere una bilateralità, una prestazione ed una controprestazione, un particolarismo ed una relatività. Il dovere ha una sua connotazione assoluta in quanto individua una posizione (quella di dovere appunto) che non è collegata ad una relazione intersoggettiva, ma che ha, per così dire, valenza di per se stessa, in questo modo dando, ad esempio, peso ed identità al proprietario di un appartamento  per  il  solo fatto  di esserne tale; viceversa   l’obbligo,   come   poc’anzi   si   accennava,   si   posiziona   sempre   in   una relazione di rapporto particolare ed assume, quindi, un carattere relativo e cioè valevole e spendibile nei soli confronti (ad esempio) di colui il quale è obbligato a pagare in virtù di un contratto di compravendita.  Il dovere è dunque ben più “alto” dell’obbligo, riferendosi alla generalità dei consociati o meglio alla realtà statale nella sua interezza e collegandosi, in un certo senso, ai concetti di eticità e moralità di una condotta, inserita in un contesto regolamentato: un’etica ed una morale secondo diritto.

Ciò che traccia il suddetto art. 14 è una regola ‘estetica’, che non impone il dovere incondizionato di svelare la verità (al giudice o ai terzi); è regola di forma e di stile, tesa ad impedire che siano contraddetti dati oggettivi evidenti, il canone non fa riferimento ad un concetto di verità, per così dire, ‘particolare’ bensì ad una verità   più   ‘generale’,   di   atteggiamento   generale,   comprensiva   dei   concetti   di dignità,   di   correttezza,   di   lealtà,   perché:   non   smentendo   i   fatti   obiettivi   ed osteggiando   la   tentazione   ad   introdurre   prove   false,   gli   avvocati   tutelano   la dignità   del   ceto   e,   in   ultima   istanza,   perseguono   l’interesse   superiore   della giustizia.

La verità semmai ha un altro ruolo nella vita degli attori del processo; in effetti, avvocati e giudici, sono sottoposti, nella loro quotidiana opera, al giudizio di verità che un tribunale superiore applica in ogni istante della loro vita: è il tribunale silente della coscienza che, quando si attiva, è inesorabilmente giusto e crudele nel suo giudizio.

Esiste   un   legame   importante,   sul   quale   vorrei   di   seguito   continuare   a soffermarmi, in grado di raccontare la storia e di disegnare la fisionomia di ciò che si suole definire con il termine ‘giuridico’: mi riferisco al rapporto sussistente fra letteratura e diritto; tra questi due emisferi v’è un collegamento intimo dato dal linguaggio e dal terreno sul quale il linguaggio si muove: due sponde di uno stesso fiume destinate ad una confluenza. Qui si riallaccia il discorso sul diritto come letteratura,   sulla   natura   etica   del   diritto   e   sulla   fisionomia   umana   di   ciò   che chiamiamo  ‘giuridico’:  verrebbe da  parlare di  pieghe letterarie  del diritto e di pieghe giuridiche  della  cultura  e  del  sapere  (Antonio  D’Amato  scrive  de  ‘La letteratura e la vita nel diritto’ nel 1936 definendo queste due realtà come branche “dell’attività  dello  spirito”:   A.   D’Amato,  La  letteratura  e  la  vita  nel  diritto, Ubezzi & Dones editore, 1936, p. 14). La   letteratura   d’un   tempo   era   pervasa   dall’elemento   giuridico   e   ciò   è giustificato   dal  fatto   che   l’ambiente  culturale   (nei   secoli?)   aveva  uno  stampo marcatamente giuridico. La   presenza   ‘di   diritto   del   diritto’   si   riscontra   nelle   opere   di   Dante Alighieri, Alessandro Manzoni, Carlo Goldoni, per rimanere nell’ambito italico,  ma se volgessimo lo sguardo oltreconfine potremmo citare Shakespeare, Kafka, Omero, Goethe, Dickens, Dostoevskij, Tolstoj.

II

Ciò   detto,   è   bene   a   questo   punto   parlare   del   linguaggio   più   specifico utilizzato   nel   mondo   del   diritto:  come   si   conforma  il   tecnicismo   giuridico a quanto scritto sino ad ora? La risposta sta nel riconoscere un elemento innegabile dato dal fatto che ciascun ambito del sapere tecnico mantiene al suo interno un ‘codice linguistico’; ciò vale per qualsiasi àmbito: giuridico, medico o filosofico che sia. Nel nostro campo si discorre di diritto (ius dicere) e parlare, ad esempio, di un   contratto   con   il   quale   “una   parte   assume,   con   organizzazione   dei   mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro” significa parlare, con una parola, di ‘appalto’; questo è il termine tecnico che consente, fra operatori del diritto, di sintetizzare con un solo vocabolo ciò che, tuttavia, è spiegato nell’articolo 1655 c.c. con un linguaggio coerente con quanto elaborato nel presente scritto. E’ come se   dicessimo   che   in   un   ambito   scientifico   specifico   esiste   un   contenuto   (il linguaggio comune) ed un contenitore: quest’ultimo è dato proprio dal linguaggio tecnico; questi due elementi, meglio atteggiamenti, entrano in rapporto diretto con il tipo di interlocutore che si pone innanzi, ad esempio, all’avvocato: l’ambito processuale necessita del tecnicismo tipico di questo ambiente. Attenzione però, linguaggio   tecnico   non   significa   impossibilità   di   accesso   ad  un   discorso,   ma semplicemente saper chiamare le cose con il proprio nome: in questo caso trattasi di nomen iuris.

Volendo  ricapitolare,  l’argomentare   dell’avvocato,   scritto   oppure   orale, dovrebbe possedere sembianze e sostanza di un testo piacevolmente leggibile o auscultabile. Il   linguaggio, nel   dinamismo  giuridico, è   elemento  fondamentale essendo il vettore principale attraverso il quale si svolge tutta l’attività forense. Il giurista   lavora   per   mezzo   di   un   ragionare   che   si   situa   alla   base   del   vettore principale,  se non esclusivo, ossia l’eloquio;  ebbene  il linguaggio giuridico ha un’impronta   di   carattere   principalmente   sociale   perché   risolve   e   analizza   i problemi presenti in un contesto di vita in comunità o, ancor più semplicemente, popolare: ciò è tanto vero che la disciplina che regola la professione forense (L. 247/2012)   parla   in   modo   inequivocabile,   all’art.   1   comma   2   lettera   c,   di “affidamento della collettività” nelle mani del professionista avvocato; di qui, si diceva, il linguaggio tecnico giuridico utilizzato, in un certo senso, per rimodellare la   realtà,   per   darne   una   traduzione   sublimata   per   com’essa   dovrebbe   essere secondo diritto: proprio a questo scopo è servente la rinomata ficito iuris. La citata disposizione di legge  parla anche (art. 3,  comma  1) di  “giudizio intellettuale” impensabile  senza   un  iter   logico,   un  ragionamento  che   deve   essere  alla   base dell’argomentazione finale; iter logico, come si diceva, libero ed indipendente ma, nello stesso tempo, non  arbitrario   bensì vincolato da  “lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza” (art. 3, comma 2).

Alla   luce   delle   regole   e   degli   ‘auspìci’   sin   qui   analizzati,   il   ragionare giuridicamente, alla base della scrittura e della parola, implica, dunque, un’attività di ricerca nozionistica destinata a risolversi in attività creativa, il cui risultato finale è dato da un prodotto di novità se frutto di una ricerca critica, meditata, emotivamente neutrale ma non passiva.

Il   fatto   di   mantenere   vive   ed   effettive   queste   regole   nell’attività   di avvocato è, inoltre, potenzialmente in grado di innescare una reazione a catena, data dalla ripercussione in positivo che questi elementi esercitano sull’andamento complessivo del processo.

La genuinità, se così può dirsi, di un testo, non esclude, naturalmente, un’eleganza di stile e di forma in grado di accompagnare, ed anzi rendere ancor più   gradevole, il   componimento verbale oggetto di lettura o di ascolto;  ciò è dimostrabile attraverso la citazione, ancora una volta, di quella memoria difensiva menzionata all’inizio del presente lavoro: la  ‘leggera eleganza’ e la ‘chiarezza ricercata’ di quell’avvocato di provincia, ha dunque svolto il ruolo di ‘custode’ del pensiero, accompagnandone l’apertura ed anche la chiusura.

III

Credo che il diritto rechi con sé la qualità del “perfettibile” – non della “perfezione”, che non esiste in nessuna scienza, nemmeno nella matematica, in cui, ultimo approdo, Goëdel elabora il teorema d’incompletezza – volendo con ciò dire che ad un caso controverso (fattispecie astratta o concreta) si può dare una soluzione sola, quella giusta: questo, che potrebbe apparire un dogma di fede o un apriorismo logico, è ciò che si trae dagli affari del mondo (“the things of affairs”), dalla prassi, dall’esperienza. Le stesse sentenze della Cassazione – chiamate a tracciare     “il   diritto   vivente”   –   presentano,   come   si   dice   nel   gergo,   indirizzi opposti, ma l’opposizione è solo apparenza perché dei due indirizzi, uno è errato, l’altro è esatto: quello errato non vale nulla; la contrapposizione non esiste perché -@ <@.   Sul   piano   ordinamentale   è inconfutabile  dato  che   si   rinviene   il   c.d. principio   nomofilattico   (una   sola   soluzione   è   vera   e   possibile),   monopolio esclusivo della Suprema Corte che  assicura l’esatta interpretazione della norma.

* * *

In definitiva può azzardarsi – ma l’azzardo è protetto da una scuola di pensiero la cui autorevolezza non è messa in discussione – che il ragionamento giuridico ha fondamenti matematici non solo perché la matematica è la lingua di base  del pensiero, ma anche perché il diritto si fonda senza scarti nella logica, da cui la matematica a sua volta ripete la propria legittimazione, essendo ormai un dato di recente acquisizione che non è la matematica che precede la logica ma il contrario.

IV

Della matematica come vocabolario del linguaggio di tutte le scienze.

L’epigrafe la potremmo dare come postulato, ma alcune notazioni possono rivelarsi anche divertenti per il lettore:

1°-  la scoperta dell’importanza teorica della matematica si ritrova – per restare nel tracciato della nostra tradizione – nelle parole attribuite a Pitagora (v. Giamblico di Calcide, Summa pitagorica, tr. it., Bompiani, Milano, 2006) secondo cui “è il numero che governa le forme e le idee”;

2°- la logica matematica, come linguaggio universale dei formanti, nasce ufficialmente con Bertrand Russel e trova il suo culmine, allo stato non superato, in Ludwig Wightunstein il quale costruisce, nel Tractatus logico-philosoppiens, le proposizioni atomiche e quindi indivisibili perché non dicibili, tant’è che una sua famosa frase-atomo è che “delle cose di cui non si può parlare, si deve tacere”;

3°-  Douglas R. Hofstadter analizza con un criterio unico e omogeneo la matematica, la  geometria   e   la   musica,  per   cui   scrive  questo   difficile   libro  su Goëdel,   Escher,   Bach   (un’eterna   Ghirlanda  Brillante,  Adelphi,  Milano,   2011), rendendosi conto che quegli “erano solo ombre proiettate in diverse direzioni da una qualche solida essenza centrale” (pag. 30);

4°- i saggi sulla giustizia di Martha C. Nussbaum nascono da una mente matematica.

5°-  Walter   Benjamin   –  homme   pensée  senza   necessità   di   ulteriori qualificazioni, tale è la vastità della sua cultura – affronta il tema della logica matematica di Russel e, con una finissima analisi del linguaggio, dimostra  che il concetto   di   segreto   non   esiste   perché   “l’apparenza   del   segreto   resta   intatta soltanto per tutto il tempo in cui la soluzione si fa attendere. In altre parole, dato che la soluzione è stabilita oggettivamente, quell’apparenza è solo soggettiva. Oggettiva è solo l’intenzione che mira al segreto e all’insolubile nella forma o nell’evento   e   che   sarà   infine   delusa”.   (W.   Benjamin,   Opere   complete,   VIII, Frammenti e Paralipomena, Torino, Einaudi, Ed. 2014, nella parte Filosofia del linguaggio e critica della conoscenza, fr. 8, pag. 13);

6°-  Umberto   Eco   è   altro   sofisticato   scrittore   in   chiave   logica   (e matematica) in quanto ha scritto molto in semeiotica e due suoi libri, che cito a caso, ruotano su ragionamenti concentrici, curati con i canoni della geometria (Il cimitero di Praga, Milano, Bompiani, 2010 e L’isola del giorno dopo, Milano, Bompiani, 1994);

7°-  nella letteratura dell’ironia – non meno scientifica della scienza – vi sono   due   pensatori   che   utilizzano   il   metodo   logico,   fisico,   matematico e nomotetico   per   spiegare   le  leggi   del   mondo: 

     (i)  il primo,   è   il   fisico   Randall Munroe (cosa accadrebbe se [What if], Milano, Bompiani/RCS Libri, 2015) di cui non si può andare oltre, in questa sede, della prima domanda e risposta:

  • cosa   accadrebbe   se   la   Terra   e   tutti   gli   oggetti   terrestri

improvvisamente smettessero di girare ma l’atmosfera mantenesse la sua velocità?

  • Morirebbero quasi tutti. Poi le cose diventerebbero interessanti. Etc.”;

(ii) il secondo è Arthur Block (La legge di Murphy e altri motivi per cui le cose vanno    Milano;  Longanesi,  Ed. 2015,  pag. 11) in cui,  con  uso  sofisticatissimo della logica, trae dalla Legge fondamentale (Se qualcosa può andar male, lo farà) il corollario (starei per dire giuridico!) secondo cui “Ogni soluzione genera nuovi problemi”, e l’8°, utile sul piano dei rapporti pratici, secondo cui “I criteri sono sempre   più   ingegnosi   delle   precauzioni   che   si   prendono   per   impedirgli   di nuocere”.

V

Il diritto è matematica (non viceversa).

Questa   proposizione   –   dopo   quanto   ho   sinteticamente   tentato   di   farmi comprendere dal lettore (opera improba, dato che non so rendermi comprensibile a me stesso) – mi appare protetta dalla categoria della evidenza. Sarebbe però tutto sterile, oltre che ridicolo, se mi fermassi alle superiori ostentazioni erudite in cui sono caduto (non però per vanagloria, bensì per autoironia).

Riprendo il discorso sul e nel Diritto, come scienza, per ripetere che il sistema delle   norme è molto complesso   e   richiede quasi sempre uno sforzo enorme di   riflessione per  trovare la soluzione   giusta   (unica e sola)  sul piano dell’ermeneutica.

Perché dico che una sola può essere la soluzione del caso? e come mai vi sono giudici che la pensano in modo difforme tra loro e che all’interno della stessa Corte di Cassazione (organo giurisdizionale supremo della nomofilachia) vi sono stati e vi sono indirizzi giurisprudenziali difformi e contrastanti?

Partirei dai dati costituiti da norme e da esperienza umana e giuridica) per ricostruire il significato solutorio non è un compito agevole: occorrono prudenza, equilibrio, saggezza e intuito; queste, accompagnate da altre qualità individuabili dal paziente lettore, portano ad una sola soluzione non foss’altro perché il sistema giuridico è governato da un valore ineludibile: la certezza del diritto. Se questo valore   potesse   dirsi   fallace,   allora   tutto   il sistema (concetto) precipiterebbe nell’arbitrio, nelle superficialità e nell’arroganza,   precipitando  nell’abisso   (nel quale pur sempre ognuno può scegliere di tuffarsi a capo fitto), consapevole che l’approdo   della   (semplice)   maggioranza   dei   giuristi   nel   baratro   del   caos comprometterebbe   la   ragion   d’essere   del   diritto,   regolante   uniforme   dei comportamenti dei popoli.

Qui non voglio, anzi non posso, scagliare anatemi sull’anarchia del diritto (che è una   contraddizione   in   termine,   perché   l’ordinante   non   può   ordinare alcunché), mi limito ad enunciare un’ipotesi (che per me è tesi) sull’impossibilità del sistema a subire  vulnera  dalla  opiniones iuris  tra  loro  non congruenti, ma presenti nell’ordinamento.

Sotto tale profilo, annetto (come tanti) un ruolo unico ed esclusivo alla Suprema Corte di Cassazione la quale fa della nomofilachia la ragione d’esistere quale organo giurisdizionale supremo.

Se indirizzi difformi vi sono, se aporie sussistono, ciò costituisce un falso problema perché la sentenza sbagliata in punto di diritto e perciò ingiusta si è chiamata   fuori   dall’ordinamento,   ha   cioè   compiuto   un   atto   rivoluzionario,   di rifiuto del  sistema.  Perciò  quelle   sentenze  hanno  dolosamente  o   colposamente perduto la loro natura, non sono diritto e non possono quindi contraddirlo; sono scorie   di   un   meteorite   che   si   è   allontanato   dal   sole   (per   usare   una   metafora astronomica): la stella continuerà a brillare, le scorie saranno dissolte nel nulla, loro meta naturale).

A  chi  prevedibilmente  obietti  –   con  sincerità  d’intenti   –  la   gravità  del compito e la fallibilità del giurista, credo, si possa rispondere nel senso che il sistema giuridico, come tutti gli altri sistemi, è governato e orientato in chiave di perfettibilità, (non già di perfezione); è un concetto dunque dinamico e sempre in movimento (in avanti), in fieri, pur sempre orientato teleologicamente in vista del valore supremo della Giustizia (fiat Iustitia, pereat mundus).

A chi obietti, per altro verso, che non tutto è prevedibile (sia per la rugosità delle leggi sia per l’applicazione dell’esperienza), direi che il giurista dovrebbe rasserenarsi – come gli altri scienziati (in diversa disciplina), sentendo le parole del fisico che – a fronte dell’impossibilità di prevedere dove comparirà di nuovo un elettrone – suggerisce che “la  probabilità  fa capolino nel cuore della fisica, laddove sembrava tutto fosse regolato da leggi precise, univoche e inderogabili” (Carlo Rovelli, Sette brevi lezioni di fisica, Milano, Adelphi, 2014).

A chi obietti, infine, che al giudice competono spazi (più o meno ampi) di discrezionalità, mi permetterei di segnalare che il potere discrezionale (secondo l’unanime   insegnamento   della   Suprema   Corte)   non   può   mai   trasmigrare   in megalomane   arbitrio,   bensì   essendo   un   saggio   e   prudente   divisamento   della quaestio secondo  il modello del vir bonus dicendi peritus: per rispondere a questo modulo occorrono, prudenza, pazienza, scienza e senso di equanime giustizia, che si ritrova tecnicamente nei principi generali del diritto ricavabili anche (ma non solo) dalle norme scritte.

Mi viene in mente, per l’avvocato come per il giudice, il criterio del buon senso giuridico, che è una strada stretta, che attende sempre d’esser imboccata.

 

* Roberto G. Aloisio, avvocato;
Docente nel Master di Diritto Privato Europeo
Università degli Studi “La Sapienza” Roma

 

 


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