La legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del D.L. 13
agosto 2011 n. 138 ha costituito l’atto iniziale dell’intervento normativo
volto a rivedere e modificare le circoscrizioni degli uffici giudiziari,
operando una significativa revisione della geografia giudiziaria. In
adempimento a quanto previsto nella legge delega il Governo ha poi provveduto,
con i decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012 (pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012), a definire il contenuto della riforma,
prevedendo la soppressione di ben 667 uffici del giudice di pace, di 220
sezioni distaccate di Tribunale e di 31 Tribunali, la creazione del nuovo
Tribunale di Napoli Nord, la modifica territoriale dei circondari di alcuni
Tribunali e delle corrispondenti Procure della Repubblica. >>>continua>>>>
In particolare, il novero degli interventi si è appuntato:
a) sulla riduzione del numero degli uffici ordinari presenti sul
territorio;
b) sulla rideterminazione delle piante organiche degli uffici;
c) sulla redistribuzione del personale di magistratura e
amministrativo e sulla destinazione dei dirigenti degli uffici soppressi;
d) sull’edilizia giudiziaria connessa alle modifiche di cui
sopra.
L’art. 11 del D.Lgs. n. 155 del 2012 , entrato in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 12 settembre
2012, ha previsto che le soppressioni e gli accorpamenti degli uffici
giudiziari avrebbero acquistino efficacia soltanto decorsi dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto.
La legge sulla riforma della geografia giudiziaria ha superato
anche il vaglio della Corte Costituzionale che ha ritenuto legittimi sia la
legge che i decreti legislativi delegati.
Successivamente, numerosi sono stati i vari provvedimenti di
proroga emanati dal Ministero, soprattutto riguardanti lo smaltimento delle
pendenze giudiziarie: ricordiamo che la legge delegava il governo a rivedere la
geografia giudiziaria con dei limiti tra
cui quello di prevedere che fino all’entrata in vigore della riforma, le udienze già fissate davanti ad uno degli uffici
destinati alla soppressione continuano ad essere tenute presso i medesimi
tribunali o sezioni distaccate di tribunale. Le udienze che, invece, cadono in
una data successiva alla scadenza del periodo di dodici mesi (quindi dopo il 13
settembre 2013) dovranno essere tenute dinanzi all’ufficio che ha accorpato
quelli soppressi.
Ciascun Tribunale e/o procura soppressa soppresso è stato interamente accorpato ad
altro analogo ufficio giudiziario.
Quanto alle sezioni distaccate di Tribunale si sono realizzate
situazioni diverse. Nella gran parte dei casi la sezione distaccata è stata
accorpata alla sede centrale, mentre in alcuni casi si è realizzata una
ridefinizione del territorio dei singoli circondari: difatti, sono stati creati
uffici giudiziari il cui territorio è ripartito tra una pluralità di province
e, in certi casi, soluzione inedita rispetto al passato, tra più regioni (es.
il territorio del Tribunale di Lagonegro, che ha incorporato il Tribunale di
Sala Consilina, ha una circoscrizione a cavallo tra Basilicata e Campania)
Presenta caratteristiche autonome l’avvio del Tribunale di
Napoli Nord.
L’istituito Tribunale di Giuliano in Campania (risalente al
1998) sulla cui impronta viene creato il Tribunale di Napoli Nord, infatti, non
venne mai attivato, per cui tutte le attività che, astrattamente, rientrano
nella competenza di questo ufficio sono rimaste nella competenza e trattazione
del Tribunale di Napoli.
Il territorio del Tribunale di Napoli Nord, inoltre, assorbe in
sé anche il territorio già facente parte della sezione distaccata di Aversa
(già del circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere).
Quindi, come si evince dalla tabella allegata, nella
circoscrizione del Tribunale di Napoli Nord, la cui sede è stata individuata in
Aversa solo nel luglio 2013, sono ricompresi ben 39 Comuni facenti parte sia
della provincia di Caserta che della provincia di Napoli, diventando così uno
dei Tribunale più importanti d’Italia per potenziale bacino di utenza (stimato
in quasi un milione).
Inoltre, Aversa conserverà anche la sede del Giudice di Pace.
Difatti, anche gli uffici del Giudice di Pace sono stati soggetti alla scure
della spending review del Ministero: in particolare, il d.l. 156 del 7
settembre 2012 ha previsto la soppressione di ben 667 uffici del giudice di
Pace mantenendo solo quelli presenti nel circondario di Tribunale ed alcune
sedi particolari (ad esempio le sedi insulari e quelle con un elevato carico di
lavoro); pertanto, ora che Aversa è divenuta sede di Tribunale, mantiene di
diritto l’ufficio del Giudice di Pace con possibilità di accorpare a sé anche
gli uffici della sua circoscrizione territoriale di Tribunale (Marano,
Afragola, Frattamaggiore, Trentola Ducenta, Casora). Ricordiamo, che il
suddetto decreto legislativo prevede che tutti gli uffici del Giudice di Pace
siano accorpati a quello della sede di circoscrizione del Tribunale: vengono
fatte salve solo quelle sedi i cui i singoli Comuni o consorzi di Comuni(tra
l’altro già soggetti a tagli statali) abbiano richiesto il mantenimento degli
uffici del giudice di pace con competenza
sui loro territori accollandosi le spese di funzionamento ed erogazione del
servizio (compreso il personale di cancelleria) da parte degli uffici; rimane,
invece, a carico del Ministero della giustizia la determinazione dell’organico
dei giudici di pace e gli oneri di formazione del personale.
All’indomani dell’entrata in vigore della
riforma, si sono generati, come avviene di solito, reazioni di segno radicalmente
opposto, alimentando polemiche soprattutto nel mondo forense.
Indubbiamente, la riforma poggia su motivi
logistici ed organizzativi che appaiono in gran parte ragionevoli. Pensiamo al
caso di Aversa: la sede della struttura giudiziaria è di proprietà dello stesso
Ministero della Giustizia, con notevoli risparmi dei fitti che venivano pagati
invece per il mantenimento delle sedi distaccate; si ritiene che la
costituzione di sedi
giudiziarie più grandi consenta una maggiore razionalizzazione delle risorse,
un miglior impiego del personale e dei giudici e una loro specializzazione.
Per contro, bisogna tener conto anche delle ragioni di chi
protesta incentrati sulla garanzia dell’accesso alla giustizia e sulla sua
prossimità al cittadino guardando alla giustizia stessa come a un servizio
sociale che non può essere considerato in una mera ottica efficientistica
(pensiamo ad esempio al caso del Tribunale di Sala Consilina le cui competenze
sono state trasferite presso il Tribunale di un’altra regione): sono d’altra
parte, se ben ci pensiamo, le stesse ragioni che sostengono la protesta dei
cittadini ogni qualvolta si prospetta la chiusura di un ospedale.
Cosa succederà in futuro è difficile prevederlo: da un lato, in
parlamento vi è un ordine del giorno approvato ad agosto 2013 che impegna il
Governo a rivedere la geografia giudiziaria ad un anno dell’entrata in vigore
della riforma; d’altro, i consigli regionali (compreso quello della Campania)
hanno approvato il referendum sull’abrogazione della legge sulla geografia
giudiziaria; nel frattempo, come dovrà comportarsi il Tribunale di Aversa? a
nostro avviso, lavorando, rendendo al efficiente al massimo la macchina
giudiziaria anche con l’apporto dell’associazionismo (ad esempio istituendo
sportelli anche informativi presso i Comuni rientranti nella competenza della
circoscrizione del Tribunale o, meglio ancora, accellerando le procedure per il
processo telematico), stemperando le polemiche e rendere quanto più agevole
possibile il diritto di ogni cittadino all’accesso della giustizia.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Anacapri, Bacoli,
Barano d’Ischia, Capri,
Casamicciola Terme, Ercolano, Forio,
Ischia, Lacco Ameno,
Monte di Procida,
Napoli, Portici, Pozzuoli, Procida, Quarto, San Giorgio a
Cremano, Serrara Fontana.
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Afragola, Arzano, Aversa,
Caivano, Calvizzano, Cardito,
Carinaro, Casal di Principe,
Casaluce, Casandrino, Casapesenna,
Casavatore, Casoria, Cesa, Crispano,
Frattamaggiore, Frattaminore, Frignano,
Giugliano in Campania, Gricignano di Aversa, Grumo Nevano, Lusciano, Marano di Napoli, Melito di
Napoli, Mugnano di
Napoli, Orta di Atella, Parete, Qualiano, San
Cipriano d’Aversa, San
Marcellino, Sant’Antimo, Sant’Arpino, Succivo, Teverola, Trentola-Ducenta,
Villadi Briano, Villa Literno, Villaricca.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Ailano, Alife, Alvignano,
Arienzo, Baia e Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano,
Cancello ed Arnone,
Capodrise, Capriati a Volturno, Capua, Carinola, Casagiove,
Casapulla, Caserta, Castel Campagnano,
Castel di Sasso, Castel Morrone, Castel
Volturno, Castello del Matese,
Cellole, Cervino, Ciorlano, Conca
della Campania, Curti, Dragoni, Falciano del Massico, Fontegreca, Formicola, Francolise, Gallo
Matese, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Grazzanise, Letino, Liberi, Macerata
Campania, Maddaloni, Marcianise, Marzano
Appio, Mondragone, Pastorano,
Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese,
Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Portico di Caserta,
Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Recale, Riardo, Roccamonfina,
Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano,
San Felice a Cancello, San Gregorio Matese, San Marco Evangelista, San Nicola
la Strada, San Potito Sannitico, San
Prisco, San Tammaro, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua
Vetere, Santa Maria la Fossa,
Sant’Angelo d’Alife, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Tora e
Piccilli, Vairano Patenora,
Valle Agricola, Valle di Maddaloni, Vitulazio.