La peculiarità dell’Italia è che quasi tutti sono proprietari di immobili, ma la distribuzione dei diritti legati a questi immobili e degli utilizzi che concretamente vengono fatti degli immobili è assolutamente lontana da qualsiasi condizione di linearità. >>>>
Di seguito una serie di pillole che possono essere considerate utili al contribuente che deve pagare l’IMU. Si tratta di un campione rielaborato tra le oltre 1500 domande fatte agli esperti del Sole 24 ore, Ifel, Agefis e Confedilizia . E’ evidente che la disciplina dettata dal decreto salvaItalia di dicembre e modificato da qualche settimana dal decreto fiscale genera dubbi e quesiti da parte del contribuente che a breve dovrà pagare la prima rata.
1) L’acconto dell’Imu si pagherà applicando l’aliquota nazionale entro il 18 giugno. Quindi anche se i Comuni hanno già deliberato aumenti delle aliquote queste deliberazioni produrranno i propri effetti a dicembre in sede di saldo
2) Se in un nucleo familiare esiste almeno uno dei soggetti che risiede in un’altra casa nello stesso Comune allora solo una delle due case potrà beneficiare dell’aliquota ridotta dell’abitazione principale.
3) Le abitazioni concesse in comodato ai familiari che i Comuni, secondo apposita delibera nel regolamento della vecchia ICI, potevano essere assimilate all’abitazione principale pagheranno l’imu come seconde case applicando l’aliquota relativa agli immobili diversi dall’abitazione principale.
4) Un contribuente, nato in Italia, risiede all’estero ma possiede un’abitazione in Italia. Nel caso di specie la persona è soggetto passivo in Italia. E se l’immobile fosse locato potrebbe usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale.
5) Per le case di montagna che risiedono oltre i 1000 metri di altezza niente esenzioni dall’IMU.
6) Se per successione si dovesse ricevere una quota di proprietà relativa alla casa in cui abita un proprio familiare, allora in tal caso chi eredita la quota non sarà considerato soggetto passivo ai fini imu. Dovrà pagare chi detiene il diritto di abitazione a seguito di successione che ovviamente potrà utilizzare interamente anche la relativa detrazione di 200 euro.
7) Un cittadino italiano che risiede all’estero per lavoro ed ha una prima e unica casa in Italia pagherà l’IMU secondo quanto previsto dal regolamento Comunale. In questo caso sarà facoltà del Comune concedere l’aliquota agevolata a questa categoria di soggetti insieme con le relative detrazioni.
8) Chi possiede diritto di abitazione pagherà interamente l’imu sull’Immobile.
9) Che cosa accade se il figlio compie 27 anni durante l’anno? Non spetta alcuna detrazione. Infatti il decreto prevede che la detrazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, non del ventisettesimo. Potremmo quasi dire che si decade dal beneficio il giorno dopo quello in cui il figlio compie 26 anni e da quel momento la detrazione andrà rapportata in dodicesimi. Se il figlio compie 26 anni il 2 aprile allora la detrazione sarà di euro 12,5 euro, pari a 50 euro rapportati a 3/12.
10) In caso di coniugi separati e comproprietari al 50%, di fatto con due nuclei familiari separati, sarà il coniuge separato assegnatario a dover pagare il 100% dell’IMU sull’abitazione.
11) L’imposta risulta più cara in caso di comproprietà di un immobile. Il calcolo dell’imposta viene fatto, infatti, sulla base delle percentuali di possesso. E solo dopo aver determinato l’imposta andranno applicate le detrazioni per abitazione principale e per figli nella misura del 50% senza considerare la percentuale di possesso. Secondo questa logica chi possiede un immobile al 90% paga di più di se avesse avuto il 100%, perché potrà beneficiare solo del 50% delle detrazioni sulla sua quota di imu.
12) Per gli anziani ricoverati da più di un anno (e quindi con residenza) presso strutture per anziani, che possiedono un’abitazione sfitta sarà il comune a decidere se considerare l’abitazione come prima casa ai fini imu.
13) Ciascun contribuente potrà beneficiare delle condizioni per l’abitazione principale nel limite di tre pertinenze una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7.