Prosegue la serie di note informative che hanno la funzione di fornire quelle minime cognizioni necessarie al contribuente per sensibilizzarlo a rilevare eventuali problematiche che dovessero presentarsi.
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Argomento principale di questa informativa riguarda le NUOVE NORME ANTIRICICLAGGIO (D. LGS. N.231/2007 in attuazione della Direttiva n. 2005/60/CE) che apporterà cambiamenti DAL 30 APRILE 2008 ALLE REGOLE PER ASSEGNI E CONTANTE.
In modo particolare, gli effetti della nuova legge si faranno sentire in maniera tangibile per tutti i cittadini in quanto cambieranno radicalmente le regole sull’utilizzo del denaro contante e degli assegni al portatore. E’ questo uno dei mutamenti di maggiore impatto sulla vita dei cittadini determinati dalla pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” – e della conseguente entrata in vigore – del decreto legislativo 231/2007 che innova in modo significativo la disciplina della lotta al riciclaggio di denaro sporco.
L’art. 49 di tale Decreto ha introdotto importanti novità in materia di assegni, in particolare:
Banche e Poste Italiane SpA devono rilasciare moduli di assegni bancari e postali già muniti della clausola “non trasferibile”. Il cliente può, comunque, richiedere per iscritto il rilascio di moduli di assegni bancari e postali “liberi”, pagando la somma di €1,50 per ciascun modulo a titolo di imposta di bollo.
TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE.
A decorrere dal 30 aprile 2008 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali non nominativi o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..
Sintetizzando:
TITOLI DIRETTI.
Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiori a 5.000 euro, emessi a decorrere dal 30 aprile 2008, devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
ASSEGNI ALL’ORDINE DEL TRAENTE
Sempre a decorrere dal 30 aprile 2008, gli assegni bancari e postali, emessi all’ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo o diciture analoghe) possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., ma non girati ad altri e ciò a prescindere dall’importo recato dagli stessi. Quindi risulteranno nulli senza alcun limite di importo se girati a terzi.
TITOLI DI GIRO
gli assegni bancari o postali emessi in forma libera ovvero gli assegni circolari o vaglia cambiari rilasciati in forma libera devono recare in ogni girata, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.